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La revisione delle sanzioni tributarie in GU: gli ambiti di intervento

1 Luglio 2024

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 2024 il D. Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, recante la revisione delle sanzioni tributarie, ai sensi dell’art. 20 L. 111/2023.

Ecco, nel dettaglio, gli ambiti di intervento del decreto sulla revisione delle sanzioni tributarie.

Disposizioni comuni alle sanzioni amministrative e penali:

Viene modificato in particolare il D. Lgs. 74/2000, che disciplina i reati in materia di imposte sui redditi e IVA:

  • vengono introdotte le definizioni di “crediti non spettanti” e di “crediti inesistenti”;
  • si prolungano i termini previsti per la configurazione del reato di omesso versamento di ritenute dovute o certificate, nonché di quella di omesso versamento IVA, prevedendo altresì alcune cause di esclusione quando:
    • il debito tributario non sia in corso di estinzione mediante pagamenti rateali, ai sensi dell’art. 3-bis D. Lgs. 462/1997
    • si verifichi la decadenza dal beneficio della rateazione, ai sensi dell’art. 15-ter DPR n. 602/1973 e l’ammontare del debito residuo sia comunque superiore a 50.000 euro (nel caso di omesso versamento di ritenute certificate) e di 75.000 euro (nel caso di omesso versamento di IVA)
  • in caso di indebita compensazione, la punibilità dell’agente per il predetto reato è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito
  • il sequestro dei beni finalizzato alla confisca non è disposto se il debito tributario è in corso di estinzione con rateizzazione, anche a seguito di procedure conciliative o di accertamento con adesione (sempre che il contribuente risulti in regola con i relativi pagamenti)
  • sono previste integrazioni all’art. 13 del medesimo D. Lgs. 74/2000 al fine di estendere le cause di non punibilità dei delitti tributari:
    • viene introdotta un’ulteriore causa di non punibilità dei delitti di omesso versamento di ritenute dovute o certificate e omesso versamento di IVA, qualora il fatto dipenda da cause sopravvenute non imputabili all’autore, rispettivamente, all’effettuazione delle ritenute o all’incasso dell’IVA
    • ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis C.p., si stabiliscono specifici indici che debbono essere, singolarmente o congiuntamente, valutati dal giudice in modo prevalente
    • in presenza di reati tributari, l’Agenzia delle entrate, ricevuta comunicazione da parte del pubblico ministero dell’esercizio dell’azione penale, è tenuta a fornire, senza ritardo, alla Guardia di finanza, un’attestazione relativa allo stato di definizione della violazione tributaria (commi 3 e 4)
  • è disciplinato l’istituto della compensazione di crediti: con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31/12/2022, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti delle amministrazioni statali per somministrazioni, forniture e appalti, possano essere compensati, solo su specifica richiesta del creditore, con l’utilizzo del sistema previsto dall’art. 17 D. Lgs. 241/1997, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, con le somme dovute a titolo di sanzioni e interessi per omessi versamenti di imposte sui redditi regolarmente dichiarati a seguito di comunicazione di irregolarità.

Modifiche al D. Lgs. 471/1997: revisione delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, IVA e riscossione dei tributi (art. 2)

  • Con riferimento alle violazioni relative alla dichiarazione IRPEF e IRAP, alle violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta e alle violazioni relative alla dichiarazione IVA e ai rimborsi, si prevede:
    • la riduzione delle sanzioni, fissando le sanzioni amministrative pecuniarie in misura predeterminata (in luogo solitamente di una misura ricompresa tra un minimo e massimo), coincidente con il valore minimo previsto a legislazione vigente
    • uno specifico trattamento sanzionatorio quando il contribuente, pur avendo omesso di presentare nei termini la dichiarazione dei redditi o avendo presentato una dichiarazione infedele, si attivi per presentare comunque la dichiarazione omessa (e cioè quella tardiva oltre i 90 giorni) ovvero una dichiarazione integrativa per rimuovere l’infedeltà, entro e non oltre i termini di decadenza dell’attività di controllo e, comunque, prima che sia iniziata qualunque attività da parte dell’Amministrazione finanziaria.
  • Sono previste riduzioni delle sanzioni anche in riferimento:
    • alla violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione e individuazione delle operazioni soggette IVA
    • alle violazioni relative alle esportazioni
    • alle violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni
    • alla violazione degli obblighi degli operatori finanziari
    • alle altre violazioni in materia di imposte dirette e di IVA
    • ai ritardati od omessi versamenti diretti e ad altre violazioni in materia di compensazione
    • all’incompletezza dei documenti di versamento del comma 1 dell’art. 2
    • alle sanzioni accessorie in materia di imposte dirette e IVA: quando è irrogata una sanzione amministrativa per violazioni riferibili ai periodi d’imposta e ai tributi oggetto della proposta di concordato preventivo biennale, di cui all’art. 9 del D. Lgs. 13/2024, non accolta dal contribuente, le soglie per l’applicazione delle sanzioni accessorie sono ridotte alla metà; analoga riduzione si applica anche quando è irrogata una sanzione amministrativa, per le violazioni riferibili ai periodi d’imposta e ai tributi oggetto della proposta, nei confronti di un contribuente decaduto dall’accordo di concordato preventivo biennale per inosservanza degli obblighi previsti dalle norme che lo disciplinano.
  • Viene abrogata la previsione dell’interdizione temporanea dalle cariche di amministratore della banca, società o ente nei casi di recidiva nelle violazioni degli obblighi degli operatori finanziari, di cui all’art. 10 D. Lgs. 471/1997

Modifiche al D. Lgs. 472/1997, recante la revisione delle disposizioni generali sulle sanzioni amministrative tributarie (art. 3)

Vengono modificati:

  • l’art. 2, in materia di sanzioni amministrative: la sanzione pecuniaria relativa al rapporto tributario proprio di società o enti, con o senza personalità giuridica di cui agli artt. 5 e 73 TUIR, sia esclusivamente a carico della società o ente; resta ferma, nella fase di riscossione, la disciplina sulla responsabilità solidale e sussidiaria prevista dal codice civile per i soggetti privi di personalità giuridica
  • l’art. 6, in materia di cause di non punibilità, precisando che non sono punibili le violazioni che non arrecano nuovamente riscontrabili; si dispone altresì che non sia punibile il contribuente che si adegua alle indicazioni rese dall’amministrazione finanziaria con i documenti di prassi di cui all’art. 10-sexies, comma 1, lettere a) e b), della L. 212/2000, provvedendo, entro i successivi 60 giorni dalla data di pubblicazione delle stesse, alla presentazione della dichiarazione integrativa e al versamento dell’imposta dovuta, sempreché la violazione sia dipesa da obiettive condizioni d’incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria
  • l’art. 7, che disciplina i criteri di determinazione della sanzione, prevedendo l’aumento della sanzione fino al doppio (in luogo della metà) nei confronti di chi, nei tre anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione o alla inoppugnabilità dell’atto, è incorso in altra violazione della stessa indole non definita con ravvedimento ovvero con adesione al verbale di constatazione;
  • l’art. 12, in materia di concorso di violazioni e continuazione
  • l’art. 13, recante la disciplina del ravvedimento operoso:
    • si consente la riduzione a 1/7 del minimo, anche se la regolarizzazione di errori od omissioni avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno della violazione, oppure oltre un anno dall’omissione o dall’errore se non sono previste dichiarazioni periodiche
    • si consente di ridurre la sanzione a 1/6 del minimo dopo la comunicazione dello schema di atto impugnabile dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, nella fase di contraddittorio obbligatorio prevista dallo statuto del contribuente, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione
    • si prevede la riduzione a 1/4 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto inviato nella fase di contraddittorio preventivo relativo alla violazione constatata con verbale, ma senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione.

Revisione delle sanzioni amministrative tributarie sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti (art. 4)

Le norme modificano la disciplina sulle sanzioni amministrative relative a violazioni concernenti le imposte di registro, sulle successioni, ipotecaria, di bollo, sugli spettacoli, la tassa sulle concessioni governative, nonché per le violazioni delle disposizioni tributarie in materia di assicurazioni.

In particolare, viene ridotto l’ammontare di talune sanzioni o mantenuta la sola sanzione minima in alcuni casi di sanzioni variabili tra un importo minimo e massimo.

Le disposizioni di cui agli artt. 2, 3 e 4 del decreto pubblicato in GU, si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.


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