Qualora il cliente receda da un contratto di gestione di portafoglio costituito a garanzia di una linea di credito e successivamente, prima che la liquidazione del relativo portafoglio abbia avuto luogo, revochi tale recesso contestualmente richiedendo ed ottenendo dalla banca l’estensione della linea di credito, si è in presenza di un complessivo comportamento che evidenzia la chiara volontà delle parti di porre nel nulla gli effetti del recesso, non apparendo condivisibile l’argomentazione secondo cui la dichiarazione di recesso non sarebbe revocabile poiché, trattandosi di un atto di autonomia negoziale, deve ritenersi che le parti ben possano consensualmente porre nel nulla gli effetti del recesso già comunicato, con la conseguenza che detta revoca consensuale determina la prosecuzione fra le parti degli originari rapporti contrattuali.
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