La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con sentenza n. 4064 del 14 febbraio 2024 (Pres. Di Marzio, Rel. Valentino), si è pronunciata in merito al diritto del correntista di chiedere alla banca di fornire il rendiconto relativamente al rapporto di conto corrente intercorso.
Secondo la Corte, che richiama la precedente giurisprudenza sul punto, la richiesta può essere svolta, ai sensi dell’art. 119, comma 4, TUB (d.lgs. n. 385 del 1993), anche in corso di causa ed attraverso qualunque mezzo si mostri idoneo allo scopo.
Questo il principio di diritto espresso:
Il titolare di un rapporto di conto corrente ha sempre diritto di ottenere dalla banca il rendiconto, ai sensi dell’art. 119 del d.lgs. n. 385 del 1993, anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell’esistenza del rapporto contrattuale, non potendosi ritenere corretta una diversa soluzione sul fondamento del disposto di cui all’art. 210 c.p.c., perché non può convertirsi un istituto di protezione del cliente in uno strumento di penalizzazione del medesimo, trasformando la sua richiesta di documentazione da libera facoltà ad onere vincolante. Lo stesso diritto spetta, inoltre, al fideiussore il quale, in ragione dell’accessorietà del rapporto di fideiussione rispetto al contratto di conto corrente, può definirsi, in senso lato, un cliente della banca, non diversamente dal correntista debitore principale.
La Corte rileva infatti che, nel caso di specie, la richiesta ex art. 119 TUB era stata allegata con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. sin dal giudizio di I grado e nella medesima sede veniva chiesto che il giudice ordinasse l’esibizione della documentazione ex art. 210 c.p.c.
Sul punto la sentenza impugnata si era limitata a statuire che la richiesta ex art. 119 TUB doveva essere formulata prima dell’inizio del giudizio, e che per tale motivazione il Giudice di I grado aveva correttamente respinto la richiesta di esibizione degli stessi ex art. 210 c.p.c.: la Cassazione, tuttavia, in applicazione del principio di diritto poc’anzi richiamato, ritiene tale motivazione erronea, cassando la sentenza con rinvio alla Corte territoriale.