L’art. 2374 cod. civ., prevedendo il diritto in capo alla minoranza qualificata di chiedere, dichiarando di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, il rinvio dell’assemblea, postula l’esercizio di tale potere esclusivamente nell’ambito della finalità di perseguire l’interesse protetto.
Si deve quindi escludere che la mera richiesta di rinvio dell’assemblea consenta la realizzazione del diritto in questione, laddove la verifica in merito all’effettività dell’esigenza di maggiori informazioni sull’ordine del giorno comporti un giudizio di illegittimità di tale richiesta, correlata all’abuso del diritto per fini meramente ostruzionistici.