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Approfondimenti

La Riforma Cartabia ad un anno dall’entrata in vigore

3 Giugno 2024

Margherita Domenegotti, Partner, La Scala Società tra Avvocati

Chiara Francesca Gennaro, Managing Associate, La Scala Società tra Avvocati

Di cosa si parla in questo articolo

Il presente contributo analizza le novità in materia di diritto civile e processo civile apportate dalla Riforma Cartabia soffermandosi sui punti di forza e le criticità ad un anno dalla sua entrata in vigore.


1. Introduzione

A distanza di un anno dall’entrata in vigore della Riforma Cartabia (D. Lgs n. 149/2022) è d’obbligo fare il punto sullo stato dell’arte dei processi coinvolti dalla novella. In particolare, il presente contributo si prefigge lo scopo di analizzare i punti di forza degli interventi normativi, nonché le criticità in cui si sono imbattuti gli operatori del diritto nell’applicazione pratica delle norme modificate.

Nello svolgere un’analisi sistematica degli interventi della Riforma Cartabia, in un’ottica di maggiore utilità per il lettore, porremo l’attenzione sui risvolti concreti delle modifiche, partendo da quelle che hanno avuto un maggiore impatto.

La Riforma Cartabia, per quanto di interesse in questa sede, è intervenuta su diversi alcuni aspetti del diritto civile e del processo civile, di cui con il presente elaborato, analizzeremo i principali.

2. Interventi normativi della Riforma Cartabia

a) Abolizione della formula esecutiva: modifica dell’art. 475 c.p.c. e abrogazione dell’art. 476 c.p.c.

Sino al 28 febbraio 2023, i provvedimenti e gli atti stragiudiziali per valere come titolo per l’esecuzione forzata dovevano essere muniti della formula esecutiva. Dal 1° marzo 2023 in poi, non è più così.

In particolare, per i titoli stragiudiziali, quali a titolo esemplificativo i contratti di mutuo, non è più necessaria l’apposizione della formula esecutiva bensì è sufficiente il rilascio della copia conforme da parte del notaio rogante o, in caso di cessazione dell’attività da parte di quest’ultimo, dell’archivio notarile competente.

Tale modifica ha comportato anche una semplificazione nel reperimento delle seconde copie dei contratti di mutuo in caso di smarrimento, in quanto, con l’abrogazione dell’art. 476 c.p.c. non è più necessario ricorrere al provvedimento del Giudice per formulare la richiesta di rilascio di ulteriore copia esecutiva a notai/archivi notarili. Oggi, infatti, è possibile procedere con la semplice richiesta ai soggetti preposti, previo pagamento dei relativi onorari.

La modifica in parola ha sicuramente comportato una evidente riduzione delle tempistiche per l’ottenimento del titolo, non dovendosi più ricorrere all’autorità giudiziaria. Non va però trascurata la mancanza di uniformità delle tempistiche di rilascio della copia e del quantum richiesto in termini di compensi per il rilascio.

Una problematica in cui nello svolgimento dell’attività si sono imbattuti gli addetti ai lavori è se un contratto di mutuo la cui copia conforme è stata rilasciata prima dell’entrata in vigore della Riforma Cartabia possa ritenersi titolo idoneo ad agire esecutivamente. Nella prassi non è stata riscontrata una risposta univoca, in quanto alcuni Ufficiali Giudiziari rifiutano di azionare titoli costituiti da copie conformi di contratti di mutuo recanti data di rilascio anteriore al 28 febbraio 2023 ma sforniti di formula esecutiva, in quanto ritengono che le stesse debbano avere data posteriore.

Tale ostruzionismo comparta, in alcuni casi, un inutile dispendio di costi e di tempo, in quanto si è costretti a richiedere una ulteriore copia conforme dal contenuto identico a quella già in possesso del creditore, ma con data posteriore al 28 febbraio 2023.

Diverso è il discorso per i titoli di natura giudiziale, in cui si è riscontrata nella prassi una maggiore difficoltà nel reperimento delle copie, in particolare, per quanto concerne i decreti ingiuntivi. Le ragioni sono riconducibili alle seguenti casistiche:

  1. si riscontrano difficoltà nel verificare se il ricorso per d.i. provvisoriamente esecutivo e non opposto sia stato notificato, in quanto spesso la copia notificata non è recuperabile all’interno del fascicolo monitorio. Con il ricorso ex art. 476 c.p.c. era la cancelleria che, nel rilasciare la formula esecutiva, espletava tale verifica. Ciò comporta rallentamenti (anche notevoli) nell’avvio delle azioni legali;
  2. in caso di crediti cartolarizzati, talvolta non vengono accolti i ricorsi ex art. 111 c.p.c., oppure in caso di nomina di nuovo difensore, non viene accettata la nuova costituzione, in quanto le cancellerie, nel prendere visione delle istanze, evidenziano che trattasi di procedimenti monitori già conclusi (ad es. Tribunale di Roma). In questi casi, soprattutto qualora non sia più possibile prendere contatti con il precedente legale, risulta oltre modo complesso riuscire ad ottenere la copia di cui si necessita.

Sul punto, non si può quindi che concludere che, alla volontà del legislatore di assicurare maggiore speditezza all’avvio del procedimento espropriativo, non corrisponde – quanto meno su questo aspetto – un analogo slancio degli Uffici Giudiziari.

b) Modifica dell’art. 567 c.p.c.

Tra le disposizioni interessate dalla Riforma Cartabia rientra anche l’art. 567 c.p.c. che disciplina il deposito dei certificati ipocatastali nell’arco del ventennio antecedente al pignoramento immobiliare.

In base alla previgente disposizione normativa, la documentazione di cui sopra doveva essere allegata all’istanza di vendita «entro sessanta giorni dal deposito del ricorso», termine prorogabile «una sola volta, su istanza dei creditori o dell’esecutato, per giusti motivi e per una durata non superiore ad ulteriori sessanta giorni». Diversamente, il testo riformato prevede che il deposito della documentazione ipocatastale debba avvenire entro il termine previsto per il deposito dell’istanza di vendita, ossia entro 45 giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento immobiliare.

La modifica legislativa si è rivelata all’atto pratico non esente da criticità, ciò anche alla luce delle diverse interpretazioni che ne sono state fornite.

Come anche evidenziato dai primi commenti alla Riforma Cartabia, la determinazione del termine per il deposito dei certificati ipocatastali tramite richiamo alla norma sulla cessazione dell’efficacia del pignoramento dà luogo a molteplici letture.

Secondo un primo orientamento, il legislatore, nel riformare l’art. 567 c.p.c., ha voluto modificare soltanto il termine per il deposito della documentazione riducendo lo stesso da 60 giorni a 45, non apportando dunque alcuna modifica al dies a quo, che quindi rimane quello della previgente formulazione dell’art. 567 c.p.c., ossia il deposito dell’istanza di vendita.

Diversa interpretazione è stata fornita da alcune pronunce di merito che, imbattendosi nella novella, ne hanno sposato una lettura più rigorosa. Secondo tale orientamento, infatti, il legislatore ha voluto riferirsi non solo alla durata del termine, ma anche al dies a quo ivi indicato: il creditore che richiede la vendita, dunque, deve depositare la documentazione ipocatastale entro quarantacinque giorni decorrenti non già dal deposito dell’istanza, bensì dal «compimento del pignoramento», a pena di inefficacia di quest’ultimo.

L’intento del legislatore di ridurre le tempistiche del processo esecutivo soprattutto nella fase inziale dello stesso, si è dovuto scontrare con la realtà, in quanto molteplici sono le istanze di proroga depositate al fine di consentire al creditore procedente di espletare tutti gli incombenti relativi al rilascio della certificazione ex art. 567 c.p.c.

Se dunque prima della riforma Cartabia l’istanza di proroga per il deposito della certificazione ex art. 567 c.p.c. rappresentava l’eccezione, ora costituisce la regola, con conseguente allungamento dei tempi ipotizzati dal legislatore e con aggravio di lavoro sia per i creditori procedenti che per gli operatori della Giustizia.

c) Applicazione della norma di cui all’art 559 c.p.c.

La norma, nella sua attuale formulazione, prevede che “Salvo che la sostituzione nella custodia non abbia alcuna utilità ai fini della conservazione o della amministrazione del bene o per la vendita, il giudice dell’esecuzione, con provvedimento non impugnabile emesso entro quindici giorni dal deposito della documentazione di cui all’articolo 567, secondo comma, contestualmente alla nomina dell’esperto di cui all’articolo 569, nomina custode giudiziario dei beni pignorati una persona inserita nell’elenco di cui all’articolo 179 ter delle disposizioni di attuazione del presente codice o l’istituto di cui al primo comma dell’articolo 534.”

Tale norma nasce dalla necessità di anticipare i tempi di sostituzione del debitore nella custodia dell’immobile, prevedendo che ciò debba avvenire, entro quindici giorni dal deposito della documentazione ipocatastale, contemporaneamente alla nomina dell’esperto stimatore. Soluzione, questa, già suggerita nella linea guida delle buone prassi del CSM (“Buone prassi nel settore delle esecuzioni immobiliari – linee guida”).

L’anticipata sostituzione del custode è strettamente connessa alla necessità di collaborare con il perito estimatore verificando la completezza della documentazione ipocatastale e redigendo apposita relazione informativa nel termine fissato dal Giudice dell’esecuzione.

La norma prevede, infatti, al terzo comma, che “Il custode nominato ai sensi del secondo comma collabora con l’esperto nominato ai sensi dell’articolo 569 al controllo della completezza della documentazione di cui all’articolo 567, secondo comma, redigendo apposita relazione informativa nel termine fissato dal giudice dell’esecuzione.”

La tanto auspicata collaborazione tra gli ausiliari del Giudice ha chiaramente l’obiettivo di eliminare le criticità e i ritardi soprattutto nella predisposizione e deposito della perizia di stima, che costituiscono la principale causa di rinvio dell’udienza di cui all’art. 569 c.p.c. per la disposizione della vendita.

Altra novità è costituita dal fatto che la Riforma Cartabia prescrive che le funzioni di custode siano affidate ad un soggetto iscritto nell’elenco dei professionisti delegati, oppure all’IVG, a differenza della pregressa disciplina che nulla diceva a proposito della individuazione del soggetto cui conferire l’incarico custodiale.

Inoltre, dal tenore letterale della norma modificata risulta evidente l’intento del legislatore di dare nuovo slancio alla figura del Custode e alla sua funzione, attribuendogli compiti non più limitati alla mera conservazione del compendio pignorato, bensì proiettati verso la futura vendita del bene o la massimizzazione del profitto che potrebbe derivarne (nell’interesse anche del debitore a fini esdebitativi): così delineata la nuova figura del Custode, non dovrebbe essere così remota la possibilità di consentirgli di locare l’immobile per brevi periodi soprattutto se situato in zone turistiche o particolarmente attrattive.

Sul punto è evidente che, ad un anno dalla entrata in vigore della Riforma Cartabia e in considerazione del fatto che le modifiche si applicano unicamente alle procedure esecutive incardinate dal 1° marzo 2023, ben si comprende come l’analisi sulla concreta ed effettiva portata sia oggi limitata e non consente di comprendere l’effetto innovativo della stessa né lo sviluppo di prassi, che non mancheremo di riportare.

d) Antiriciclaggio

L’esigenza di monitorare le vendite coattive di beni immobili quali possibili operazioni di riciclaggio ha indotto il legislatore già con la legge delega n. 206 del 26 novembre 2021, a chiedere al governo di “prevedere che […], gli obblighi previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, a carico del cliente si applicano anche agli aggiudicatari e che il giudice emette il decreto di trasferimento soltanto dopo aver verificato l’avvenuto rispetto di tali obblighi”.

La Riforma Cartabia, infatti, nel recepire la legge delega ha esteso alle procedure esecutive individuali l’applicazione della normativa antiriciclaggio, tanto che l’art. 585, comma 4, c.p.c. oggi prevede che “nel termine fissato per il versamento del prezzo, l’aggiudicatario, con dichiarazione scritta resa nella consapevolezza della responsabilità civile e penale prevista per le dichiarazioni false o mendaci, fornisce al giudice dell’esecuzione o al professionista delegato le informazioni prescritte dall’art. 22 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231”.

Si deve tuttavia sottolineare che, rispetto a tale obbligo posto in capo all’aggiudicatario, il professionista delegato svolge il mero compito di ricevere la documentazione menzionata, senza alcun dovere di adempiere agli obblighi in materia di adeguata verifica.

Inoltre, ad oggi, la conseguenza rispetto all’omesso adempimento di tale compito sembra essere limitata allo slittamento nell’emissione del decreto di trasferimento.

Per tale ragione, al fine di rendere più stringente l’obbligo di trasmissione della normativa antiriciclaggio entro il termine indicato, è sembrato opportuno al legislatore prevedere una modifica sul punto, adottando lo strumento del decreto correttivo, previsto dalla legge delega.

L’intervento di modifica prevede al primo comma dell’art. 587 c.p.c., che l’omessa dichiarazione antiriciclaggio da parte dell’aggiudicatario entro il termine fissato per il versamento del saldo prezzo rientri tra le cause di decadenza dall’aggiudicazione.

In merito al sopra citato decreto legislativo correttivo, si evidenzia che il 21 maggio 2024 la II Commissione permanente Giustizia del Senato ha espresso parere favorevole, formulando tuttavia alcune osservazioni che sono tornate al vaglio dei Consiglio dei Ministri. A breve dovremmo, quindi, sapere se tale modifica sarà effettivamente approvata.

e) Notifiche

Nella più ampia ottica di efficientamento del processo civile, la Riforma Cartabia ha eletto la notifica a mezzo pec come tipologia d’elezione.

In particolare, è stato previsto per gli avvocati un vero e proprio obbligo di notifica via PEC di atti giudiziali civili e stragiudiziali quando è il destinatario è un soggetto obbligato dalla legge a munirsi di un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi (ad esempio: professionisti, imprese), oppure qualora, pur non essendo obbligato, abbia esercitato la facoltà di eleggere “domicilio digitale”.

Dal 6 luglio 2023 è infatti consultabile il registro INAD (Indice Nazione dei Domicili Digitali) che si aggiunge all’indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) e all’indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA). Tramite il portale è possibile eleggere il proprio domicilio digitale, indicando un indirizzo PEC dove ricevere tutte le comunicazioni ufficiali della Pubblica Amministrazione e le notifiche degli atti.

La novella ha riformato anche la L. n. 53/1994, che disciplina le notifiche in proprio effettuate dall’avvocato. In particolare, l’odierno art. 3 ter prevede che, quando per causa imputabile al destinatario, la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata non è possibile o non ha esito positivo, se egli è una persona fisica o un ente di diritto privato non tenuto all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese e ha eletto il domicilio digitale, l’avvocato esegue la notificazione con le modalità ordinarie.

Se invece il destinatario è un’impresa o un professionista iscritto nell’indice INI-PEC, l’avvocato dovrebbe eseguire la notificazione mediante inserimento nell’area web riservata prevista dall’articolo 359 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, di cui al D.Lgs. n. 14/2019. In questo caso, la notificazione si ha per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui è stato compiuto l’inserimento.

Sul punto bisogna però evidenziare che l’area web di cui al Codice della Crisi d’Impresa e dell’insolvenza ad oggi non è stata ancora istituita. Al contrario, la legge 18/2024 che ha convertito il D.L. 30 dicembre 2023, n. 215 (cd. decreto Milleproroghe 2024) ha previsto la proroga al 31 dicembre 2024 della sospensione dell’efficacia dei commi 2 e 3 dell’art. 3-ter, L. 53/1994. In questi casi, pertanto, all’avvocato notificante non resterà che utilizzare le modalità ordinarie.

Sempre in tema di notifiche da parte degli avvocati e vista l’obbligatorietà di procedere a mezzo pec, l’art. 3 bis, L. n. 53/1994, determina le modalità di attestazione della conformità degli atti da notificarsi facendo riferimento all’art. 196-undicies delle disp. Att. c.p.c. Tuttavia, nelle menzionate disposizioni, non si fa esplicito riferimento ai titoli esecutivi di natura stragiudiziale, i cui originali non si trovano nei fascicoli telematici del Ministero della Giustizia.

Per questa ragione, si era posto il dubbio se l’avvocato potesse procedere a notificare a mezzo pec i titoli esecutivi di natura stragiudiziale. La soluzione a questo interrogativo è pervenuta con la Circolare del Ministero della Giustizia datata 19 giugno 2023, in risposta al quesito posto dall’Ufficio NEP della Corte d’Appello di Firenze del 20 marzo 2023. Secondo quanto riferito dal Ministero: “Gli avvocati non possono attestare la conformità del titolo esecutivo stragiudiziale per procedere alla notificazione a mezzo PEC, trattandosi di attività di certificazione riservata all’ufficiale giudiziario preposto alla notificazione. Anche in questo caso, pertanto, la notifica dovrà essere effettuata con le modalità ordinarie.

Inoltre, l’art. 137 c.p.c. u.c. così come modificato dal D. Lgs n. 149/2022, prevede che qualora l’avvocato non riesca a procedere via pec ma si rivolga per la notifica all’UNEP sia tenuto ad allegare alla relata un’apposita dichiarazione nella quale si dà atto che non si è proceduto alla notifica a mezzo pec, alternativamente, perché la notifica riguarda un procedimento instaurato ante 28/2/2023, data di entrata in vigore della Riforma Cartabia; il destinatario non è titolare di posta elettronica certificata/domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi; non è stato possibile eseguire la notifica per Pec ovvero la notifica via Pec ha avuto esito negativo per causa non imputabile al destinatario; non è stato possibile eseguire la notifica per mail certificata oppure il tentativo ha avuto esito negativo per causa imputabile al destinatario, ma non è stato possibile procedere all’inserimento dell’atto nell’area web prevista dall’art. 359 del codice crisi d’impresa, in quanto non ancora istituita.

Sul tema oggetto di trattazione, è importante anche segnalare che per le notifiche a mezzo pec (per le quali non è previsto come da art. 147 co. 2 c.p.c. alcun limite di orario) viene confermata la scissione del momento perfezionativo: si intendono perfezionate, infatti, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna. Se quest’ultima è generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7 (art. 147 co. 3 cpc).

Da ultimo, si evidenzia che a far data dal 1° marzo 2024, l’UNEP presso il Tribunale di Ravenna aveva introdotto in via esclusiva il deposito telematico delle richieste di notifica e di esecuzione, mediante l’utilizzo di un applicativo ad hoc (GSU-PCT): secondo le linee guida predisposte dall’UNEP, non sarebbero più state accettate presso il foro indicato richieste di notifica e di esecuzione cartacee, presentate allo sportello o a mezzo del servizio postale.

Sul punto, tuttavia, evidenziamo con un certo rammarico che con comunicazione del 27 maggio 2024, l’UNEP ravennate, accortosi di notevoli malfunzionamenti nel sistema, ha precisato che dal 1° giugno 2024 per i soli atti di esecuzione a pagamento si ritornerà, provvisoriamente, alla richiesta cartacea allo sportello.

La recentissima introduzione di tale novità, la sua delimitazione in termine di Fori coinvolti, nonché le problematiche tecniche dovute all’introduzione del nuovo strumento informatico non consentono ad oggi di poter effettuare un bilancio, anche se possiamo riferire che lo scrivente Studio si era già cimentato con la nuova modalità operativa con esito positivo.

Sul tema, si sottolinea inoltre che, per favorire il raggiungimento degli obiettivi di efficienza del sistema giudiziario, funzionali all’attuazione del PNRR, il 30 aprile 2024 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 29 aprile 2024, n. 56, di conversione del D.L. 2 marzo 2024, n. 19 “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.

In sede di conversione è stato l’aggiunto l’art. 25 bis che prevede modifiche all’art. 3 L. 53/1994 mediante l’introduzione del comma 2 bis contenente disposizioni per favorire l’impiego di mezzi telematici per le notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte degli avvocati, consentendo loro la notificazione tramite un invio postale generato con mezzi telematici. L’avvocato, quindi, potrà trasmettere telematicamente all’ufficio postale l’atto da notificare e sarà quest’ultimo a doverlo stampare al fine di effettuare la notifica al destinatario.

Riassumendo, quindi, ad oggi a seguito dell’introduzione di tale norma, l’avvocato qualora non possa procedere a mezzo pec, potrà notificare gli atti:

  1. Recandosi all’UNEP;
  2. In proprio, recandosi presso l’Ufficio Postale, come da disposizioni della L. 53/1994;
  3. In proprio, tramite Ufficio postale mediante invio generato con mezzi telematici, senza doversi recare fisicamente all’ufficio postale, ai sensi del nuovo comma 2 bis dell’art. 3 della L. 53/1994

Tale ultima novità va sicuramente monitorata nella sua applicazione pratica anche se, possiamo sin d’ora evidenziare, che la sua effettiva portata non potrà che derivare dalla dotazione da parte degli uffici postali delle piattaforme e degli strumenti informatici necessari affinché gli avvocati possano fruire del servizio.

f) Vendita diretta

L’istituto della vendita diretta doveva essere, nell’intento del legislatore, particolarmente innovativo, consentendo una deflazione dei fascicoli pendenti e un alleggerimento del ruolo dei Giudici.

In base a quanto previsto dagli artt. 568 bis e 569 bis c.p.c., il debitore, con istanza depositata non oltre dieci giorni prima della udienza di cui all’articolo 569 c.p.c., può chiedere al giudice dell’esecuzione di disporre la vendita diretta dell’immobile pignorato o di uno degli immobili pignorati per un prezzo non inferiore al valore indicato nella relazione di stima.

A pena di inammissibilità, unitamente all’istanza deve essere depositata in cancelleria l’offerta irrevocabile di acquisto, nonché una cauzione non inferiore al decimo del prezzo offerto. L’istanza e l’offerta devono poi essere notificate a cura dell’offerente o del debitore almeno cinque giorni prima dell’udienza prevista dall’articolo 569 c.p.c. al creditore procedente, ai creditori iscritti non intervenuti e a quelli intervenuti.

La mancanza di efficacia esdebitativa, le rigide tempistiche da rispettare poco sopra descritte e il quantum da corrispondere già fissato a priori dal legislatore non hanno assicurato la fortuna sperata all’istituto in esame che, ad oggi, può dirsi inutilizzato. Continua infatti ad essere ampiamente preferita la prassi già in essere prima dell’introduzione dell’istituto in commento, ovvero la cd. “vendita contestuale”.

Sulla base di tale prassi, in sede giudiziale si giunge alla definizione della posizione mediante rinuncia all’esecuzione da parte dei creditori a fronte della corresponsione a quest’ultimi del ricavato della vendita del bene pignorato. Il contratto di compravendita viene stipulato pressoché contestualmente e alla presenza di un Notaio, negli stessi locali del Tribunale.

In attesa quindi di verificare se un più ampio decorso del tempo rispetto all’introduzione della novella consentirà una maggiore applicazione pratica dell’istituto, non possiamo che rilevare che, ad oggi, alla luce dell’ampia libertà che viene conferita alle parti in ordine ai termini anche economici e alle modalità di stipula, la cd. vendita contestuale è tuttora, tra i due, lo strumento sicuramente più utilizzato.

g) L’art. 492 bis cpc e la ricerca telematica dei beni da pignorare

La norma ora in commento è stata introdotta dal legislatore con la L. n. 162/2014, e permette agli Ufficiali Giudiziari, su istanza del creditore, di eseguire ricerche consultando banche dati telematiche a livello nazionale al fine di individuare eventuali rapporti e beni da pignorare.

La disposizione normativa di fatto è stata pressoché inutilizzata sino alla sua modifica ad opera della Riforma Cartabia che ne ha ampiamente mutato l’operatività.

Tra le più importanti novità tese a rendere l’istituto più appetibile per i creditori, evidenziamo sicuramente l’introduzione della sospensione del termine di efficacia del precetto. Con la formulazione attuale, infatti, la sospensione opera fino alla trasmissione da parte dell’Ufficiale Giudiziario del processo verbale nel quale sono indicate tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze, oppure fino alla comunicazione con la quale si rende noto di non aver potuto eseguire le ricerche per mancanza dei presupposti.

La nuova formulazione dell’art. 492-bis c.p.c. prevede, inoltre, una procedura differente per il caso in cui l’istanza venga presentata dopo la notifica del precetto, decorso il termine dilatorio di dieci giorni oppure prima del decorso di tale termine o prima della notifica del precetto.

Nella prima ipotesi, è stata eliminata la necessità di ottenere un provvedimento autorizzativo da parte del Presidente del Tribunale, poiché, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa della Riforma Cartabia, tale attività si sostanzia nello svolgimento di meri controlli formali, non diversi da quelli che l’Ufficiale Giudiziario già svolge prima di procedere al pignoramento. È evidente che in questo caso, l’iter è decisamente più rapido e snello.

Nel caso in cui, invece, la richiesta di ricerca telematica venga presentata quando ancora non sia stato notificato il precetto o non sia spirato il termine dilatorio di dieci giorni, permane la necessità di una preventiva autorizzazione da parte del Presidente del Tribunale (o molto più spesso, nella prassi, del Presidente della Sezione Esecuzioni), poiché in questi casi sarà necessario anche verificare che ricorra effettivamente il requisito dell’urgenza prospettato dal creditore.

Dal punto di vista concreto, evidenziamo che, a seguito di istanza depositata dal creditore, corredata di titolo esecutivo e atto di precetto (se già notificato), l’ufficiale giudiziario accede mediante collegamento telematico diretto contenuti delle banche dati delle pubbliche amministrazioni.

In particolare, verrà presa visione di quanto presente nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, e nei data base degli enti previdenziali, tra cui quelli relativi ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti.

All’esito della ricerca potranno verificarsi diverse ipotesi.

  1. La ricerca potrebbe dare esito negativo qualora non si rinvenga nulla da sottoporre a pignoramento. In questo caso, l’ufficiale giudiziario redigerà il verbale negativo che il creditore istante dovrà ritirare allo sportello unitamente alla documentazione depositata.
  2. Qualora invece la ricerca abbia avuto esito positivo con rilevazione dl un solo bene o credito, l’ufficiale giudiziario procederà d’ufficio a sottoporre a pignoramento quanto rinvenuto, redigendo il relativo atto.
  3. Infine, in caso di ricerca positiva con risultato di più beni o crediti, l’ufficiale giudiziario invierà via mail o via pec all’avvocato istante il verbale delle ricerche effettuate e procederà a sottoporre ad esecuzione i beni scelti dal creditore. Quest’ultimo, infatti, è tenuto a fornire tempestivamente indicazioni all’ufficiale giudiziario incaricato della ricerca e comunque entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, pena la perdita di efficacia della richiesta di pignoramento.

A seguito dell’ampio uso di tale istituto così come modificato di recente, si sottolinea che, nella prassi, abbiamo visto una maggiore applicazione dell’art. 122 del DPR sull’Ordinamento degli Uffici Giudiziari, norma che – di fatto – era stata dimenticata per anni. In base a quest’ultima, in caso di esito fruttuoso delle ricerche, è previsto a titolo premiale un compenso nei confronti del singolo Ufficiale giudiziario che vi abbia provveduto.

Questo si calcola in misura percentuale sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati, per un massimo di euro 3.000,00. Si tratta di compenso posto a carico del debitore, dovuto dal creditore procedente solo in caso di estinzione o di chiusura anticipata del procedimento esecutivo, fatta eccezione per specifiche ipotesi di infruttuosità (ad esempio di cui all’art. 164-bis disp. att. c.p.c.).

È però d’obbligo segnalare che il pagamento, nella maggior parte dei casi, andrà comunque a scapito del creditore, quanto meno quando l’esecuzione sia già per lui incapiente, così come qualora si sia dato corso al pignoramento di stipendi o pensioni. In questo caso, infatti, il procedente vedrà ulteriormente ritardata la soddisfazione del proprio credito.

Questo profilo dei costi, soprattutto se l’applicazione della norma dovesse effettivamente diffondersi, costituisce però solo una delle possibili criticità che il creditore si trova a dover affrontare.

Oggi, infatti, notiamo che non vi è alcuna uniformità nei singoli fori rispetto alle modalità di presentazione della domanda e di comunicazione dell’esito delle ricerche (che talvolta avviene a mezzo mail ordinaria, non già a mezzo pec), nonché con riferimento ai costi e al relativo pagamento.

A ciò si aggiunga che, come si è già evidenziato, il creditore ha solo dieci giorni dalla comunicazione degli esiti per rendere noti all’ufficiale giudiziario i beni da sottoporre ad esecuzione; in mancanza, la sua richiesta di pignoramento perde efficacia.

Inoltre, nel caso in cui venga reperito un unico bene, il pignoramento diretto non è ovviabile, in quanto l’Ufficiale Giudiziario procede d’ufficio.

Sul punto, sebbene sia da lodare la finalità di speditezza perseguita dal legislatore, bisogna evidenziare che in tale ipotesi il creditore non ha la possibilità di valutare la convenienza “economica” del pignoramento qualora il bene pignorato sia insufficiente a soddisfare il credito (ad esempio conto corrente con giacenza esigua, stipendio eccessivamente modesto o gravato da precedente pignoramento presso terzi non ancora estinto).

In più, può accadere che dopo la notifica del precetto le parti intavolino trattative che potrebbero venire ostacolate, o quanto meno rallentate, dalla notifica di un pignoramento d’ufficio da parte dell’UNEP.

Per ovviare a tali inconvenienti, si stanno quindi delineando prassi con le quali gli ufficiali giudiziari chiedono comunque conferma al creditore di voler procedere esecutivamente (ad es. UNEP presso la Corte d’Appello di Bologna o presso il Tribunale di Pavia).

Infine, corre l’obbligo di segnalare che – sebbene le modifiche dell’art. 492 bis c.p.c. siano entrate in vigore il 1° marzo 2023 – solo in data 20 giugno 2023 il Ministero della Giustizia ha sottoscritto con l’Agenzia delle Entrate la convenzione per l’accesso diretto alle varie banche dati e solo il 21 agosto 2023 il Ministero della Giustizia ha dato avvio all’attivazione del servizio di accesso diretto dopo la sperimentazione effettuata presso alcuni uffici pilota. Ad oggi, tra l’altro, ancora non tutti i Fori italiani si sono adeguati nel concreto e attrezzati per dare applicazione alla novella legislativa.

Delineato così il perimetro dell’operatività della norma, ben si comprende come l’analisi sulla sua concreta ed effettiva portata è oggi limitata a pochi mesi di utilizzo, circostanza che ci impone di monitorare nel futuro la sua applicazione e riaggiornare la presente analisi nei prossimi mesi.

3. Conclusioni ad un anno dalla Riforma Cartabia

Alla luce della disamina sin qui svolta, evidenziamo che la Riforma Cartabia ha costituto per molti aspetti una riforma rilevante del nostro sistema giuridico.

Gli obiettivi di speditezza, efficienza e digitalizzazione che il legislatore si è prefisso sono stati in parte raggiunti, mentre sotto altri aspetti la prassi quotidiana ci ha portato ad evidenziare il perdurare di lungaggini o inefficienze. Per molti aspetti, abbiamo appurato che le norme sono state introdotte, ma non sono stati messi a disposizione gli strumenti per la loro attuazione oppure ciò è avvenuto con notevole ritardo.

Vedremo se il primo dei correttivi alla Riforma Cartabia ancora oggi al vaglio delle Camere apporterà ulteriori modifiche positive e se verranno emessi nuovi decreti, così come previsto dalla stessa Riforma Cartabia.

Al momento, non possiamo quindi che attendere, da un lato, il legislatore col suo intento di perfezionare il più possibile le novità già introdotte dalla Riforma Cartabia e, dall’altro, le prassi degli operatori del settore che si andranno via via a delineare presso i Fori italiani; con l’auspicio che il primo miri ad interventi normativi il più possibile contestualizzati ed apprezzati da chi è quotidianamente impegnato nella loro applicazione.

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