L’accertamento di anomalie nella redazione del bilancio non può ritenersi rilevante ai fini della condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, non rientrando (per giurisprudenza ormai consolidata) il bilancio nella nozione di “libri” e “scritture contabili” di cui all’art. 216, comma primo, n. 2., l. fall.
Con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione ha ritenuto il ragionamento applicabile per analogia anche al reato di bancarotta semplice documentale e ciò in ragione del fatto che l’art. 217, comma secondo, l. fall. “utilizza le stesse nozioni cui è ancorata l’interpretazione citata”.