Con il provvedimento in commento, la Corte di Cassazione ha occasione di ribadire alcuni aspetti che caratterizzano lo stato di insolvenza del debitore che viene posto alla base della dichiarazione di fallimento.
Nello specifico, il ricorrente asseriva che la Corte territoriale da un lato non avesse tenuto conto che il decreto ingiuntivo portante il credito non saldato fosse stato oggetto di opposizione e, dall’altro lato, avesse errato nel calcolo dei debiti scaduti rilevanti per il superamento delle “soglie di fallibilità”.
Andando con ordine, la Corte di Cassazione afferma in primo luogo che la contestazione dei crediti toglie effettivamente all’inadempimento del debitore il significato indicativo dell’insolvenza, ma esclusivamente laddove la contestazione stessa sia fondata su presupposti ragionevoli e debitamente documentata. Per converso, la mera contestazione priva degli elementi sopra indicati non può, come difatti avvenuto nel caso di specie, valere ad escludere la sussistenza dello stato di insolvenza.
Del pari, continua la Corte, non può essere riconosciuto pregio all’affermazione secondo cui non sussisterebbe insolvenza nel caso di inadempimento di una sola obbligazione: e infatti l’insolvenza “rappresenta una situazione oggettiva dell’imprenditore che prescinde totalmente dal numero dei creditori, essendo ben possibile che anche un solo inadempimento possa essere indice di tale situazione oggettiva”.
Passando al secondo punto, la Corte rileva come la doglianza del ricorrente abbia ad oggetto l’inesattezza dell’importo dei debiti scaduti: secondo il fallito, infatti, in ragione della proposta opposizione al decreto ingiuntivo non avrebbero dovuto essere calcolati gli interessi maturati sulla somma in linea capitale portata da tale provvedimento.
Sul punto, la Cassazione ha ritenuto priva di consistenza la doglianza, affermando per converso che “l’obbligazione avente ad oggetto gli interessi maturati su somma capitale dovuta dal fallendo va sicuramente inclusa nel computo dei debiti scaduti e non pagati” di cui all’art. 15, ultimo comma, l.fall..