La Prima Sezione Civile della Cassazione, con sentenza n. 12137 del 6 maggio 2024 (Pres. Cristiano, Rel. Crolla), ha affermato un chiaro principio di diritto in ordine alla necessità di rinnovazione del voto in caso di modifica della proposta di concordato.
Questo il principio di diritto espresso:
Quando interviene la modifica della proposta di concordato i creditori che, in conformità di precise disposizioni impartite dai Commissari Giudiziali, abbiano espresso voto favorevole prima della modifica, devono ricevere appropriate ed aggiornate informazioni circa l’inefficacia del suffragio manifestato prima della modifica della proposta e circa la necessità di una rinnovazione della manifestazione del consenso alla nuova proposta.
La Corte ricorda preliminarmente che, in caso di omesso avviso ed in assenza di ulteriore manifestazione di volontà dei creditori già votanti, gli organi della procedura non possono annullare i voti precedentemente espressi a favore del concordato e così deliberare sulla proposta, ma devono procedere alla rinnovazione delle operazioni di voto, fornendo ai creditori precise informazioni circa l’inefficacia del loro suffragio.
Infatti, l’unica condizione necessaria per la validità dell’espressione del voto è che la stessa corrisponda alle eventuali modifiche della proposta di concordato nel frattempo intervenute, onde assicurare una esatta sovrapponibilità della volontà negoziale delle parti al momento della proposta e dell’accettazione o del dissenso.
Conseguentemente, va esclusa la validità del suffragio manifestato prima dell’apporto di modifiche al contenuto della proposta apprezzata dal medesimo creditore votante.
Nel caso di specie, la modifica della proposta concerneva l’allocazione di risorse sopravvenute a beneficio dei creditori erariali in origine degradati, rimanendo inalterato il trattamento economico riservato al ceto creditorio chirografario avente diritto al voto.
La Corte ritiene che anche in una fattispecie come questa i creditori che avevano aderito all’originaria proposta avessero comunque il diritto di ricevere appropriate ed aggiornate informazioni da parte degli organi della procedura, circa l’inefficacia del voto già espresso, e la necessità di una rinnovazione della manifestazione del consenso alla nuova proposta.
E’ evidente, infatti, che l’omissione di tali informazioni ha fatto sì che nei creditori permanesse, al contrario, il ragionevole affidamento in ordine alla piena validità del voto favorevole già manifestato, specie considerando che la nuova proposta aveva lasciato inalterato il trattamento economico loro riservato.
La corte del merito, secondo la S.C., ha quindi correttamente concluso che il voto favorevole espresso dai creditori prima della modifica della proposta non potesse essere conteggiato al fine di ritenere approvata anche la proposta modificata.
Tuttavia, ha errato nel giudicare non approvata la proposta per mancato raggiungimento delle maggioranze, qualificando il comportamento inerte serbato dai creditori dopo la modifica del voto come revoca tacita della dichiarazione di assenso.
A contrario, il giudice del merito avrebbe dovuto invece disporre, preso atto della invalidità del procedimento deliberativo, la rinnovazione delle operazioni di voto, fornendo ai creditori precise informazioni circa l’inefficacia del loro suffragio.