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Giurisprudenza

La ripartizione dell’onere della prova nell’accertamento del “dare e avere” derivante da un rapporto di conto corrente

26 Marzo 2020

Federico Bevilacqua, Trainee Lawyer presso La Scala Società tra Avvocati

Cassazione Civile, Sez. VI, 13 gennaio 2020, n. 330 – Pres. Scaldaferri, Rel. Tricomi

Di cosa si parla in questo articolo

Con la sentenza in esame, la Suprema Corte ha confermato il proprio orientamento in materia di operatività del principio dell’onere della prova laddove, in mancanza di una parte degli estratti conto, sia proposta una domanda di accertamento del saldo di dare e avere derivante da un rapporto di conto corrente.

Ha così ribadito che nei rapporti bancari di conto corrente, esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio.

Nella prima ipotesi l’accertamento del dare e avere può attuarsi con l’impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all’inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti; in mancanza di tali dati la domanda deve essere respinta.

Nel caso di domanda proposta dal correntista, l’accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l’utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all’inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell’intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell’arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso; diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato (in senso conforme, Cass. civ. 11543/2019).

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