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Giurisprudenza

La risoluzione del concordato determina l’acquisizione della cauzione alla massa fallimentare

12 Luglio 2021

Federica De Gottardo, Dottoranda in diritto commerciale presso l’Università di Trento, Avvocato in Trento

Cassazione Civile, Sez. I, 22 febbraio 2021, n. 4697 – Pres. Cristiano, Rel. Mercolino

Di cosa si parla in questo articolo

Mediante la sentenza de qua la Corte di Cassazione ha confermato il proprio orientamento in tema di qualificazione giuridica della cauzione versata dal terzo assuntore a garanzia del concordato fallimentare, con particolare riguardo alla sorte della medesima successivamente alla risoluzione del concordato per inadempimento. Nel caso di specie, la Corte d’Appello di Napoli aveva dettato la regula juris secondo cui la cauzione, in quanto equiparabile alle garanzie prestate per l’esecuzione del concordato, non perderebbe efficacia per effetto della risoluzione e dovrebbe essere restituita al prestatore- nella specie: il terzo assuntore – fermo il diritto dei creditori di agire per realizzare la garanzia.

Al riguardo, chiarito come il principio osservato dalla Corte territoriale rappresentasse una trasposizione inesatta dell’orientamento di legittimità, la Suprema Corte ha ribadito le principali caratteristiche della cauzione versata a garanzia della della proposta concordataria, indipendentemente dal fatto che si tratti di concordato fallimentare ovvero di concordato preventivo.

Così, la Suprema Corte ha richiamato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità che (i) riconosce nella cauzione una funzione di garanzia, giusta l’affinità rispetto alle altre forme di cauzione previste dalla normativa sostanziale e processuale e (ii) in virtù di tale funzione, qualifica la cauzione come una forma di garanzia reale atipica, come tale assimilabile al pegno irregolare. Siffatta assimilazione giustifica – ad avviso della Corte – “l’esclusione dell’obbligo di restituzione da parte del curatore, in caso di risoluzione del concordato per inadempimento, in tanto potendosi realizzare la funzione della cauzione in quanto la somma costituita in garanzia non vada dispersa, ma resti definitivamente acquisita al fallimento, per essere successivamente distribuita” tra i creditori.

In altri termini, nell’opinione della Corte di Cassazione l’acquisizione della cauzione alla massa fallimentare trova fondamento nella pacifica qualificazione della cauzione come garanzia, la cui sopravvivenza al naufragio del concordato risponde al principio di solidarietà nel fallimento, per effetto del quale la pronuncia di risoluzione non incide sugli effetti positivi del concordato, “che restano definitivamente acquisiti al fallimento”. Al medesimo risultato si giunge, ha precisato la Corte, anche laddove si ponga l’accento sulla finalità di garantire la serietà dell’iniziativa concordataria sottesa all’istituto in esame. Sotto tale profilo, infatti, la cauzione svolgerebbe “una funzione analoga a quella rivestita in materia contrattuale dalla caparra confirmatoria”.

L’esclusione dell’obbligo di restituzione della cauzione da parte della curatela fallimentare opera peraltro – ha chiarito la Corte – indipendentemente dal fatto che la stessa sia stata versata dal debitore o dal terzo assuntore, giacché quest’ultimo assume in proprio gli obblighi derivanti dall’omologazione del concordato nonché i rischi a ciò connessi.

Alla luce di tali argomenti, la Suprema Corte ha quindi espressamente confermato il principio, già enunciato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 19604/2017) secondo cui “il versamento della cauzione, assicurando da un lato la serietà della proposta concordataria e aggiungendosi dall’altro alle garanzia prestate per l’adempimento delle condizioni offerte, trasferisce a carico del proponente il rischio della mancata attuazione, cui fa seguito in ogni caso l’incameramento della somma versata, e ciò tanto nel caso in cui la proposta sia stata formulata dal debitore quanto nel caso in cui sia stata formulata dal terzo assuntore, il quale non può considerarsi estraneo all’iniziativa, assumendo in proprio gli obblighi derivanti dall’omologazione del concordato”.

 

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