Nella sentenza in esame, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla decisione del Tribunale di Milano di nominare quali liquidatori giudiziali soggetti diversi dal professionista indicato dal debitore nella proposta di concordato.
La Suprema Corte, nella richiamata sentenza, sposa l’indirizzo giurisprudenziale maggioritario secondo cui «l’ampia formula del comma 1 dell’art. 182 legge fall. (se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente, il tribunale nomina … uno o più liquidatori … per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione) depone chiaramente, in effetti, nel senso di assegnare alla proposta concordataria anche la facoltà di scegliere la persona (o le persone) del liquidatore giudiziale» (cfr. Cass. 15 luglio 2011, n. 15699 e Cass. 18 gennaio 2013, n. 1237). La Corte di Cassazione, inoltre, precisa che «nel difetto di indicazione da parte del debitore, la nomina del liquidatore risulta, in ogni caso, necessaria e non declinabile: con la conseguenza che, nella prospettiva della disciplina in discorso, il giudice viene a svolgere, tra l’altro, una funzione di “integrazione” dei contenuti della proposta concordataria» fermo restando che «per il caso di compiuta indicazione del liquidatore nella proposta concordataria […] il tribunale deve comunque controllare l’effettiva sussistenza, nella persona così indicata, dei requisiti di professionalità e di indipendenza di cui agli artt. 182 comma 2 e 28 legge fall.».
La Suprema Corte coglie l’occasione per richiamare altresì il diverso orientamento della giurisprudenza di merito secondo il quale la scelta della persona del liquidatore spetta al Tribunale «a prescindere dalle eventuali indicazioni che nel concreto siano contenute nella proposta di concordato» in quanto «le norme degli artt. 182, comma 2, e 37 legge fall. […] attribuiscono il potere di revoca del liquidatore al tribunale: a tale previsione deve necessariamente corrispondere un omologo potere di nomina».
La Suprema Corte precisa, con riferimento al contrario orientamento giurisprudenziale, che «tale opinione si manifesta, a ben vedere, frutto di un equivoco. Un conto è la scelta della persona del liquidatore, come rimessa (pur se entro certi limiti) all’eventuale decisione del debitore; un conto, ben diverso, è la nomina del liquidatore, come in ogni caso affidata al decreto del tribunale […]. In realtà, l’”incarico” di procedere alla liquidazione promana pur sempre dal decreto di omologa del concordato e da questo dipende: anche quando, cioè, l’indicazione della persona da nominare liquidatore provenga dal debitore, secondo quanto è per l’appunto reso possibile dalla norma dell’art. 182, comma 1, legge fall. Fonte diretta della nomina del liquidatore, pertanto, risulta comunque il decreto del tribunale. Ne segue che l’indicazione del debitore viene a rivestire i tratti e la portata della designazione vincolante: ove peraltro rimanga rispettosa, s’intende, dei già richiamati requisiti di professionalità e di indipendenza che sono prescritti dalla legge fallimentare. È compito specifico del tribunale espletare le verifiche e i controlli occorrenti al riguardo. All’esito positivo dei quali il decreto del tribunale verrà a confermare, e recepire, la designazione effettuata dal debitore nella sua proposta».