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Scissione mediante scorporo: profili civilistici e applicativi

28 Marzo 2024

Lara Archivolti, Dottoranda presso l’Università degli Studi di Trento

Di cosa si parla in questo articolo

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti, congiuntamente al CNDCEC, ha pubblicato un documento di ricerca che esamina i profili civilistici dell’istituto di cui all’art. 2506.1 c.c., ovvero la scissione mediante scorporo, recentemente introdotto dal D.lgs. 2 marzo 2023, n. 19, in attuazione della Direttiva (UE) n. 2019/2121.

La Direttiva (UE) 2019/2121 (c.d. Mobility Directive) ha dettato, per la prima volta, una disciplina armonizzata delle operazioni di trasformazione e scissione transfrontaliera, compiendo un importante passo in avanti per la realizzazione del mercato unico europeo

Il legislatore italiano ha recepito la Direttiva con il D.lgs. 19/2023, e, tramite il nuovo art. 2506.1 c.c. ha introdotto, nel nostro ordinamento, l’istituto della “scissione mediante scorporo”.  

I tratti tipizzanti della “nuova” modalità di scissione si colgono dalla lettera dell’art. 2506.1 C.c., a norma del quale “Con la scissione mediante scorporo una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e a se stessa le relative azioni o quote a se stessa, continuando la propria attività. La partecipazione alla scissione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo”. 

In particolare:

  1. trattasi di scissione parziale
  2. le quote/azioni sono assegnate direttamente alla società scissa e non ai soci di quest’ultima; 
  3. è richiesto che la scissa continui la propria attività: tale ultimo elemento non è previsto esplicitamente dalla Direttiva, ma esclusivamente dal decreto italiano; non è chiaro, peraltro, se vada inteso nel senso di continuazione dello stesso tipo di attività esercitata dalla scissa o meno (es. operando esclusivamente come holding).

Nonostante poi la legge preveda espressamente (solo) che l’assegnazione parziale del patrimonio della scissa venga realizzata a favore di una/più società beneficiaria/e di nuova costituzione, si discute della possibilità di effettuare la scissione con scorporo (anche) a favore di società precostuita/e

Detta possibilità richiede uno sforzo interpretativo: la nuova disciplina, dettata per società neocostituite, prevede infatti la disapplicazione delle disposizioni sul rapporto di cambio e di specifici obblighi documentali

Alla scissione con scorporo sono applicabili le norme generali previste in materia di scissione e le norme appositamente introdotte per esigenze di semplificazione. In particolare:

  1. ex art. 2506-bis, quarto comma, “Il progetto di scissione mediante scorporo non contiene i dati di cui ai numeri 3), 4), 5) e 7) dell’articolo 2501 ter, primo comma, né altro contenuto incompatibile con l’assegnazione delle azioni o quote delle società beneficiarie alla società stessa, anziché’ ai suoi soci”;
  2. la relazione della situazione patrimoniale (2501-quater), la relazione illustrativa dell’organo amministrativo (2501-quinques), e la relazione dell’esperto sulla congruità rapporto di cambio (art. 2501-sexies) non sono richieste;
  3. ex art 2506-ter, ultimo comma, non è riconosciuto ai soci dissenzienti il diritto di recesso “previsto dagli articoli 2473 e 2502” (la scissione non è, di per sé, causa di recesso nelle s.p.a.). Ciò è giustificato dalla neutralità dell’operazione per i soci: non vi è una riduzione del patrimonio netto, ma si realizza, più “semplicemente”, una sostituzione: il valore degli elementi patrimoniali oggetto di scorporo è sostituito dal corrispondente valore della partecipazione nella beneficiaria.

Il rapporto IRDCEC precisa due casi in cui non si ritengono applicabili le semplificazioni procedurali:

  1. quando la NewCo è beneficiaria di più società che attuano scorpori;
  2. quando la scissa realizzi contestualmente uno scorporo e una scissione tradizionale

La scissione con scorporo permette di realizzare una pluralità di operazioni imprenditoriali; analoghi obiettivi possono essere realizzati tramite il conferimento che, tuttavia, presenta alcune differenze:

  1. è un’operazione meno articolata, di competenza dell’organo amministrativo;
  2. non prevede l’opposizione dei creditori né la responsabilità solidale ex art. 2506-quater, ultimo comma, cc;
  3. richiede la redazione della relazione di stima dei beni in natura o dei crediti conferiti da parte di un esperto indipendente;
  4. può avere ad oggetto elementi dell’attivo, mentre i debiti o passività sono conferibili solo se nell’ambito di un’azienda o ramo e purché sia rispettata la condizione di inerenza al bene conferito.

Solo la scissione con scorporo, peraltro, gode del regime di neutralità fiscale ex art. 173 TUIR (così si ritiene pacificamente, in attesa di puntuale disciplina che sarà contenuta nella legge delega per la riforma fiscale).

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