Il presente contributo analizza l’istituto della scissione mediante scorporo introdotto dal nuovo art. 2506, comma 1, c.c., soffermandosi sui profili di carattere civilistico e fiscale al fine di valutarne la scelta nell’ambito di un’operazione di M&A.
1. Introduzione.
Come è noto, con il d.lgs. 2 marzo 2023, n. 19, emanato in attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, è stato introdotto l’art. 2506.1 cod. civ. volto a disciplinare la scissione mediante scorporo ossia quell’operazione di scissione a mezzo della quale “una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote […][1], continuando la propria attività. La partecipazione alla scissione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo”.
Tratto saliente del nuovo istituto è, dunque, la diretta attribuzione alla società scissa, in luogo dei propri soci, delle azioni/ quote della/delle società beneficiarie. Il caso è quello della società Alfa che intende assegnare parte (non l’intero) patrimonio alla società di nuova costituzione Beta, ricevendo in cambio azioni quote di quest’ultima.
A detta della maggior parte degli autori tale forma di scissione sembra presentare a tutti gli effetti i caratteri di novità rispetto alle fattispecie di scissione già contemplate dall’art. 2506 cod. civ., incluse quelle più articolate[2].
Prima dell’intervento legislativo in esame l’operazione di “scorporo” come sopra descritta era certamente possibile ricorrendo alla disciplina dei conferimenti in natura. Con questo intervento il legislatore domestico, su impulso di quello europeo, sembra aver dunque introdotto un ulteriore strumento per raggiungere il medesimo risultato pratico.
Date queste premesse, è di tutta evidenza come prima di poter decidere quale sia l’istituto più idoneo avuto riguardo al caso concreto occorra comprenderne a pieno la portata in ambito civilistico ed in ambito fiscale. Tale valutazione assumerà particolare rilevanza laddove l’operazione di scorporo sia finalizzata a una successiva dismissione della neocostituita beneficiaria nell’ambito di un’operazione di m&a.
Si pensi al caso della società manifatturiera Alfa, che è altresì proprietaria degli immobili utilizzati per la produzione dei beni destinati alla successiva commercializzazione, il cui capitale sociale è interamente posseduto dai manager-fondatori. Si assuma che i soci siano in trattativa per cedere la maggioranza del capitale sociale di Alfa al fondo di private equity Beta. Beta è, tuttavia, interessata ad acquistare solo la parte operativa del business di Alfa, senza i suoi asset immobiliari. Allo stato attuale tale risultato potrebbe essere raggiunto, alternativamente, tramite (a) trasferimento mediante scissione degli asset immobiliari nella società di nuova costituzione Gamma, con assegnazione proporzionale delle azioni della beneficiaria ai soci di Alfa, e conseguente investimento di Beta in Alfa, oppure (b) tramite trasferimento del business operativo di Alfa in favore della società di nuova costituzione Gamma e conseguente investimento di Beta in Gamma[3]. Sino ad oggi tale trasferimento sarebbe potuto essere effettuato esclusivamente ai sensi della disciplina dei conferimenti in natura, mentre in seguito al recente intervento normativo in esame può utilizzarsi in alternativa l’istituto della scissione mediante scorporo.
L’introduzione della disciplina civilistica della scissione mediante scorporo non è stata accompagnata dall’emanazione di una normativa tributaria ad hoc. A riguardo, il contributo si propone di svolgere altresì alcune riflessioni in chiave prospettica al fine di (tentare di) tratteggiare le principali caratteristiche del regime fiscale della scissione mediante scorporo muovendo dalla normativa e dalla prassi amministrativa tanto in tema di scissione “tradizionale” che in tema di conferimento.
2. I tratti salienti del nuovo istituto della scissione mediante scorporo e la disciplina applicabile.
Oltre alla già menzionata assegnazione delle partecipazioni della o delle beneficiarie direttamente alla società scissa in luogo dei soci di quest’ultima, secondo la lettera del nuovo art. 2501.1 cod. civ. la scissione mediante scorporo presenta ulteriori tratti salienti che la differenziano parzialmente rispetto alla scissione tradizionale. In particolare, la scissione mediante scorporo può essere solo di tipo parziale e non totale, con conseguente continuazione dell’attività della società scissa. Inoltre, secondo la lettera del nuovo art. 2501.1 cod. civ. la beneficiaria o le beneficiarie devono essere esclusivamente di nuova costituzione, e sembrerebbero quindi escluse dall’ambito di applicazione della nuova disciplina le attribuzioni in favore di una beneficiaria preesistente. Secondo un’interpretazione più attenta, però, nulla osterebbe a che la scissione mediante scorporo avvenisse in favore di una beneficiaria preesistente. Semplicemente in tal caso la scissione non potrebbe giovarsi in toto delle semplificazioni qui oltre esaminate, ma occorrerebbe fare una valutazione caso per caso[4].
Passando ora all’esame della disciplina applicabile, insieme con il nuovo art. 2501.1 cod. civ. il legislatore ha introdotto alcune modifiche alle norme dettate in materia di scissioni in generale per adattarle al nuovo istituto, avuto riguardo alla sua particolare struttura.
A tal proposito, il novellato art 2506-bis, comma quarto, cod. civ. dispone che “il progetto di scissione mediante scorporo non contiene i dati di cui ai numeri 3), 4), 5) e 7) dell’articolo 2501-ter, primo comma, né altro contenuto incompatibile con l’assegnazione delle azioni o quote delle società beneficiarie alla società stessa, anziché ai suoi soci”.
Nel progetto di scissione non sembra, pertanto, necessario indicare (a) il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l’eventuale conguaglio in denaro, (b) le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione di quella incorporante, né (c) il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni, in quanto le partecipazioni della società beneficiaria sono interamente assegnate alla società scissa. Inoltre, non sembra nemmeno necessario indicare la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili in quanto è già evidente che tale data coincida con la sua data di costituzione.
Ai sensi del novellato art. 2506-ter, comma terzo, cod. civ. la scissione mediante scorporo è poi equiparata alle altre scissioni tradizionali laddove l’operazione preveda la costituzione di una (o più) società e non siano previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale. Ai fini dell’attuazione dell’operazione non pare dunque necessario redigere la situazione patrimoniale prevista dall’articolo 2501-quater cod. civ., né tanto meno la relazione dell’organo amministrativo prevista dall’art. 2501-quinquies cod. civ. e la relazione degli esperti prevista dall’art. 2501-sexies cod. civ. Secondo l’interpretazione sopra richiamata sembrerebbe pacifico che tali semplificazioni, invece, non si applichino alla scissione mediante scorporo in favore di una beneficiaria preesistente perché ne mancherebbero in radice i presupposti[5].
Il nuovo comma sesto dell’art. 2506-ter cod. civ., come novellato ai sensi del d.lgs. 2 marzo 2023, n. 19, prevede inoltre che alla scissione mediante scorporo non si applichi il diritto di recesso previsto dagli artt. 2473 e 2502 cod. civ. e si ritiene che tali previsioni si applichino anche alla scissione mediante scorporo in favore di una beneficiaria preesistente con riferimento ai soci non consenzienti della società scissa. Discorso diverso andrebbe, invece, fatto per i soci non consenzienti della beneficiaria preesistente: questi ultimi, al pari di quello che avviene in generale in tutte scissioni, si troverebbero nella posizione di dover accettare l’ingresso di altri soci (la società scissa) nella loro compagine sociale e, pertanto, non si ravvedono ragioni per escludere l’applicazione del diritto di recesso di cui sopra[6].
Fatta eccezione per tali specifiche norme, la scissione mediante scorporo è assoggettata alla disciplina della scissione in generale.
Tra le varie previsioni applicabili si segnala la necessità, secondo parte della dottrina, di redigere una relazione di stima ex art. 2343 cod. civ. del patrimonio della società scissa oggetto di assegnazione esclusivamente nel caso in cui quest’ultima sia anche una società di persone e la beneficiaria sia una società di capitali in applicazione analogica dell’art. 2501-sexies, settimo comma, cod. civ. In tutti gli altri casi tale relazione non sarebbe comunque necessaria.
Inoltre, per la scissione è previsto il rispetto di uno specifico procedimento prima di poter procedere con la stipula del relativo atto, in analogia a quanto previsto in materia di fusione. In particolare, l’atto di scissione non può essere stipulato prima che siano decorsi almeno sessanta giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese dell’ultima delle decisioni in ordine alla scissione ex art. 2502-bis cod. civ. Secondo alcuni autori alla scissione è applicabile per analogia l’art. 2505-quater cod. civ., anche se non espressamente richiamato dall’art. 2506-ter, quinto comma, cod. civ., con conseguente riduzione del precedente termine di sessanta giorni a soli trenta giorni nel caso in cui la società scissa e la società beneficiaria di nuova costituzione fossero entrambe società il cui capitale non è rappresentato da azioni (es. S.r.l.)[7].
3. Confronto con la disciplina del conferimento in natura.
Tenuto conto di quanto precede, le principali differenze tra la disciplina della scissione mediante scorporo e la disciplina del conferimento in natura possono essere riassunte come segue.
La decisione in merito al conferimento in natura rientrerebbe, in generale, tra gli atti meramente gestori e come tale sarebbe rimessa alla competenza dell’organo amministrativo, fatti salvi i casi in cui l’operazione (a) non comporti un’assunzione di una responsabilità illimitata nella società conferitaria ex art. 2361, comma secondo, cod. civ. o una sostanziale modifica dell’oggetto sociale ex art. 2479, comma secondo, numero quinto, cod. civ., o (b) richieda una preventiva autorizzazione assembleare ai sensi dello statuto ex art. 2364, comma primo, numero quinto, cod. civ. La decisione in merito alla scissione mediante scorporo è, invece, di competenza assembleare.
A livello di presidi posti a tutela dei creditori il conferimento in natura prevede ex ante unicamente l’onere in capo alla conferente di effettuare una stima dei beni oggetto di conferimento ex art. 2343 ss. cod. civ. a garanzia dell’effettività del capitale sociale della conferitaria. Dopo l’effettuazione del conferimento i principali rimedi in capo ai creditori sono solo di natura risarcitoria, oltre alla possibilità di esperire un’azione revocatoria a tutela dell’integrità della garanzia patrimoniale del proprio debitore. La disciplina della scissione mediante scorporo prevede, invece, al pari di tutte le altre scissioni la possibilità per i creditori di intervenire ex ante facendo opposizione alla scissione ex art. 2503 cod. civ.
Sempre con riferimento alla tutela dei creditori, in caso di scissione ciascuna società coinvolta è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico ex art. 2506-quater, comma terzo, cod. civ. In caso di conferimento in natura, laddove i beni conferiti costituiscano un’azienda o un ramo d’azienda, si applicano invece le norme del conferimento d’azienda, come è noto più tutelanti per i creditori. Al trasferimento effettuato nell’ambito di un conferimento in natura si applica poi, in ogni caso, la garanzia per evizione e vizi del conferente e, in ipotesi di conferimento di crediti, la garanzia per la solvenza del debitore ceduto ex artt. 2254 e 2255 cod. civ. Tali presidi non si applicherebbero, invece, con riferimento alla scissione mediante scorporo che al pari di tutte le altre scissioni non sarebbe assimilabile ai negozi traslativi[8].
Le considerazioni che precedono impattano considerevolmente sulle tempistiche delle modalità alternative in esame. In linea teorica il conferimento in natura potrebbe essere effettuato il medesimo giorno in cui la conferente prende la relativa decisione a livello consigliare, a condizione che sia stata in precedenza effettuata una perizia di stima dei beni oggetto di conferimento ai sensi dell’art. 2343-ter, comma secondo, lettera b), cod. civ. L’atto di scissione non potrebbe, invece, essere in alcun caso stipulato prima che siano decorsi almeno trenta giorni dalla data di perfezionamento dell’iscrizione a registro imprese dell’assemblea dei soci della società scissa che ha deciso in materia della scissione mediante scorporo, seguendo l’interpretazione più liberale sopra menzionata.
Ebbene, già da questa preliminare disamina appare chiaro ed evidente come siano molteplici le variabili da considerare nella scelta tra le modalità alternativa offerte dal legislatore per addivenire all’operazione di “scorporo”.
Non da ultimo, alle considerazioni svolte in ambito civilistico devono aggiungersi riflessioni di natura fiscale nei termini evidenziati infra.
4. Considerazioni di carattere fiscale sulla scissione mediante scorporo.
A seguito dell’entrata in vigore del citato art. 2506.1, il trasferimento parziale (non dell’intero) patrimonio sociale in favore di una/o più società di nuova costituzione a fronte dell’assegnazione della partecipazione nella società beneficiaria/e, può essere attuato alternativamente tramite un’operazione di conferimento (avente natura sinallagmatica e ai fini fiscali, realizzativa) oppure tramite un’operazione di scissione (avente invece natura successoria).
Sul punto, il contributo si propone di analizzare le posizioni sinora emerse in dottrina che parrebbero corroborare la tesi secondo cui alla scissione mediante scorporo debba ritenersi applicabile il regime ordinariamente previsto per le scissioni “tradizionali”.
Ove tale tesi venga confermata, l’implementazione della scissione mediante scorporo comporterebbe benefici (sistematici e coerenti con la ratio istitutrice dell’operazione de qua) in termini di imposizione diretta e indiretta rispetto al regime tributario del conferimento, laddove il trasferimento abbia ad oggetto asset aziendali che non configurano un compendio aziendale
Sul punto – nelle more della conclusione dell’iter di approvazione della Riforma Fiscale cui è espressamente demandato il compito di definirne il regime fiscale[9] – gli operatori di settore si stanno interrogano[10] circa la possibilità di applicare in via analogica alla scissione mediante scorporo taluni principi di legge e della prassi amministrativa tanto in tema di scissione “tradizionale” che di conferimento, sicché da poter includere tale modalità di trasferimento degli asset aziendali nel paniere di opzioni da valutare nella strutturazione di progetti di investimento e/o nelle operazioni di riorganizzazione societaria che non configurano un’azienda/un ramo di azienda.
Dal punto di vista delle imposte sui redditi non dovrebbero sussistere dubbi circa la possibilità di estendere alla scissione con scorporo il regime di neutralità fiscale delineato dall’art. 173, Tuir per la scissione “tradizionale” dacché la neo-introdotta operazione che risulta in definitiva ascrivibile al genus delle operazioni di scissione essendo altresì regolata dal regime civilistico tipico delle scissioni (sebbene con le peculiarità evidenziate nel precedente paragrafo).
Ne consegue che l’applicazione del regime di neutralità fiscale della scissione mediante scorporo non determinerebbe il realizzo né la distribuzione di plusvalenze/minusvalenze dei beni della società scissa, richiedendo, coerentemente, che i beni oggetto dello scorporo siano valutati dalla beneficiaria in base all’ultimo valore fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi in capo alla società scissa.
Ebbene, il principio secondo cui la permutazione tra beni di primo e beni di secondo grado debba avvenire in continuità di valori implicherebbe, quale corollario, che la partecipazione ricevuta dalla beneficiaria erediti anche le altre connotazioni fiscali dei beni oggetto di trasferimento, in applicazione di una soluzione analoga a quanto previsto all’art. 176, commi 1 e 4, Tuir in tema di conferimento di azienda, con l’unica significativa peculiarità che nella scissione mediante scorporo può formare oggetto di trasferimento anche un singolo bene ovvero un insieme di beni non costituenti un compendio aziendale.
In adesione a tale principio, le modalità con cui la scissa sia tenuta a ribaltare sulla partecipazione ricevuta le caratteristiche del bene (o dell’insieme di beni) trasferito impattano, tra l’altro, sulla possibilità per la scissa medesima di beneficiare della participation exemption in caso di successiva cessione di tale partecipazione. In tale circostanza, la soluzione proposta da Assonime è quella determinare lo status della partecipazione ricevuta in base alla classificazione del bene trasferito nel bilancio della scissa (i.e. immobilizzazioni o attivo circolante). In base a tale tesi, la circostanza che il bene trasferito non fosse stato iscritto tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso precluderebbe il beneficio della participation exemption. Nel caso il trasferimento in cui abbia ad oggetto una pluralità di beni (non organizzati al punto da integrare un compendio aziendale) alcuni dei quali iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie ed altri nell’attivo circolante, l’Associazione propone che lo status fiscale della partecipazione ricevuta dalla scissa sia determinato in base ad un criterio di prevalenza sulla base del quale la partecipazione sia iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie laddove il patrimonio netto trasferito sia formato in prevalenza da beni iscritti tra le immobilizzazioni.
Quanto al profilo delle imposte indirette, pare presumibile ritenere che alla scissione mediante scorporo trovino applicazione le disposizioni ordinariamente applicabili alla scissione tradizionale. Pertanto, l’operazione dovrebbe ritenersi fuori dal campo di applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. d), del D.P.R. n. 633/1972, e soggetta all’imposta nella misura fissa di euro 200, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. b), della Tariffa, Parte Prima (TPP), allegata al T.U.R. Laddove la scissione mediante scorporo includa i beni immobili le imposte ipotecaria e catastale sarebbero entrambe applicabili nella misura fissa di Euro 200.
Ne consegue una minore imposizione indiretta rispetto al conferimento nel caso in cui il trasferimento riguardi un bene/un insieme di beni non costituenti un complesso aziendale[11].
A ben vedere, il minor carico fiscale conseguibile tramite il ricorso alla scissione mediante scorporo rispetto ad operazioni di conferimento aventi ad oggetto beni che non costituiscono un complesso aziendale deve dirsi legittimo e coerente con la ratio istitutrice della scissione mediante scorporo ossia con la finalità di “consentire alle società il trasferimento di attività e passività a una o più società di nuova costituzione regolate dal diritto interno anche avvalendosi della disciplina della fusione”.
La possibilità di addivenire al trasferimento di beni aziendali tramite il ricorso alla scissione mediante scorporo assume quindi medesima dignità (anche fiscale) rispetto alle operazioni già tipizzate dalla normativa interna.
Tali riflessioni dovrebbero preservare l’operazione di scissione mediante scorporo stand-alone da contestazioni in punto di abuso del diritto.
Medesima conclusione dovrebbe applicarsi alla fattispecie in cui alla scissione faccia seguito la cessione della partecipazione ricevuta dalla beneficiaria. In tal caso laddove oggetto della scissione sia un compendio aziendale motivazioni di ordine sistematico depongono per la non abusività in coerenza con quanto previsto dall’art. 176, comma 3, Tuir in relazione alla cessione della partecipazione ricevuta per effetto del conferimento.
Nel caso in cui lo scorporo abbia ad oggetto un singolo bene/un insieme di beni non qualificabile come compendio aziendale, la successiva cessione della partecipazione ad opera della scissa ove plusvalente non comporterebbe particolari vantaggi fiscali dacché, a ben vedere, non beneficerebbe della participation exemption stante la mancanza del requisito di commercialità in capo alla beneficiaria[12].
In chiusura, preme svolgere alcune riflessioni anche in merito al regime di responsabilità tributaria da applicarsi alla scissione mediante scorporo di compendi aziendali rispetto a quello del conferimento. L’applicazione alla scissione mediante scorporo del regime tributario proprio della scissione tradizionale comporterebbe che alla neo-introdotta operazione dovrebbe applicarsi il regime di responsabilità illimitata e solidale tra la scissa e le beneficiarie laddove invece l’alternativa rappresentata dal conferimento è regolata, come noto, dal regime di responsabilità di cui all’art. 14 del Decreto Legislativo del 18 dicembre 1997, n. 472 che come noto introduce una disciplina di carattere speciale[13] (rispetto alla normativa civilistica prevista dall’art. 2560 c.c.) che prevede la responsabilità solidale in capo al conferitario di un’azienda o di un ramo di azienda, seppur sussidiaria e limitata per il pagamento delle imposte e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuto il conferimento e nei due precedenti, nonché per quelle contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore. La responsabilità solidale per i debiti e le passività tributarie del conferente beneficia di una serie di maccanismi volti a mitigare l’ambito di responsabilità del conferitario dell’azienda o del ramo di azienda ed a tutelare di conseguenza la posizione tributaria di quest’ultimo[14].
Gli operatori di settore restano in attesa di un intervento normativo ad hoc che possa risolvere i profili di incertezza rappresentati nel presente paragrafo al fine di rendere l’operazione di scissione mediante scorporo una effettiva alternativa da tenere in considerazione nella strutturazione delle operazioni di M&A.
[1] Le parole “a sé stessa” immediatamente dopo le parole “azioni o quote” sono state deliberatamente omesse in quanto sembrano essere frutto di un errore materiale del legislatore.
[2] Per un primo commento si vedano F. Magliulo, L’Attuazione della Direttiva (UE) 2019/2021 nell’ordinamento italiano, in Riv. not., 2023, 481 ss. e CNN, La Scissione mediante scorporo, Studio n. 45-2023/I, Approvato dalla Commissione Studi d’Impresa il 27 luglio 2023, est. D. Boggioli e N. Atlante, ed ivi ampi riferimenti. In senso parzialmente difforme A. Busani, La scissione mediante scorporo, in Società, 2023, 401 ss., il quale ritiene che la scissione mediante scorporo descritta dall’articolo in questione sia solo una generica descrizione dell’operazione di scorporo, senza che essa esaurisca tutte le sue possibili configurazioni.
[3] L’ipotesi alternativa del conferimento degli immobili non costituenti un compendio aziendale presenta inefficienze fiscali come rappresentato infra.
[4] Cfr. Massima n. 209 della Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano del 7 novembre 2023. Tale interpretazione sembra essere in linea con A. Busani, op. cit., che ritiene che l’art. 2506.1 cod. civ. descriva solo una delle possibili configurazioni dell’operazione di scorporo, mentre tutte le altre erano già possibili ai sensi della disciplina della scissione in generale.
[5] Cfr. Massima n. 209 della Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano, cit.
[6] Cfr. Massima n. 209 della Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano, cit.
[7] Cfr. A. Genovese, sub art. 2505-quater cod. civ., in Comm. s.p.a., Abbadessa-Portale (a cura di), Milano, 2016, 3397. In senso conforme cfr. Massima L.A.8 (Riduzione dei termini nelle scissioni in cui non partecipano spa, sapa o coop. per azioni – 1° pubbl. 9/04 – motivato 9/11) del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie.
[8] Massima L.A.15 (Applicabilità delle norme dettate in materia di negozi traslativi alle fusioni e alle scissioni di società – 1° pubbl. 9/06 – modif. 9/22 – motivato 10/23) del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie.
[9] Nel corso dell’esame del disegno di legge al Governo per la riforma fiscale, all’art. 9 è stata introdotta la lettera e), che prevede l’introduzione di una disciplina fiscale relativa alla scissione societaria parziale di cui all’articolo 2506.1 del codice civile.
[10] Cfr. Assonime, Circolare n. 14 del 22 maggio 2023. Per un primo commento della posizione dell’Associazione si rinvia a R. Michelutti, E. Iascone, La scissione mediante “scorporo” alla prova del regime fiscale di riferimento, Corriere Tributario n. 6/2023, 535.
[11]Come noto ai fini dell’imposizione indiretta il conferimento di un bene/un insieme di beni non costituenti un complesso aziendale è assoggettato ad imposta di registro con l’aliquota proporzionale prevista in base alla tipologia del bene conferito.
[12] Assonime si è puntualmente soffermata ad esaminare i profili fiscali connessi alla circostanza in cui i beni oggetto di scorporo siano “minusvalenti”. In tal caso, la scissione con scorporo di beni “minusvalenti” seguita dalla cessione della partecipazione nella beneficiaria potrebbe potenzialmente comportare un vantaggio fiscale indebito rappresentato dalla deduzione del medesimo valore tanto in capo alla scissa (a seguito della cessione non in regime di participation exemption della partecipazione che eredita il valore del bene scorporato) che in capo alla beneficiaria (in caso di in caso di svalutazione/realizzo dei beni ricevuti).
[13] La ratio della norma tributaria risiede nella necessità di prevedere una garanzia patrimoniale ulteriore, rispetto a quella civilistica, in favore dell’interesse dello Stato, estendendo la solidarietà tra cedente e cessionario per i debiti tributari anche laddove questi non risultano dai libri contabili obbligatori del cedente o non siano strettamente inerenti il ramo di azienda trasferito.
[14] In primo luogo, la responsabilità del cessionario è solidale e sussidiaria, sicché l’Agenzia delle Entrate è tenuta a procedere in via esecutiva, preliminarmente, nel confronti del cedente/conferente in qualità di debitore principale e, solo se l’esecuzione risulti infruttifera o insufficiente, nei confronti del cessionario/conferitario (c.d. beneficium excussionis). Inoltre, a garanzia della posizione del conferitario, è previsto che la responsabilità solidale di quest’ultimo è limitata al valore dell’azienda o del ramo di azienda oggetto di trasferimento. Da ultimo, è previsto che la responsabilità sussidiaria sia limitata “al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell’amministrazione finanziaria e degli enti preposti all’accertamento dei tributi di loro competenza”.