La segnalazione di non adeguatezza, come quella di non appropriatezza, non è in sé idonea ad esonerare la banca dall’obbligo di sottoporre al cliente il corredo informativo che deve essere associato all’operazione o al servizio di investimento. In particolare, la somministrazione dei pertinenti elementi conoscitivi circa la natura e i rischi di una specifica operazione (nel caso in esame consistente nell’acquisto del titolo Lehman Brothers) assume un rilievo autonomo, in vista di razionali scelte di investimento o disinvestimento, e non è esclusa dalla rappresentazione della non adeguatezza o non appropriatezza di quell’operazione (nel quadro del giudizio che l’intermediario è tenuto a formulare a seconda che l’attività da compiersi consista, o meno, nel raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari adatti al cliente o potenziale cliente, nella prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafoglio).
L’intermediario è tenuto a fornire al cliente una dettagliata informazione preventiva circa i titoli mobiliari e, segnatamente, circa la natura di essi e i caratteri propri dell’emittente, restando irrilevante, a tal fine, ogni valutazione di adeguatezza o di appropriatezza dell’investimento, dovendosi ritenere che l’assenza di una tale attività esplicativa integri una specifica e distinta ragione di inadempimento dell’intermediario.
La segnalazione dell’intermediario, il quale sconsigli l’operazione per aspetti concernenti la generica non congruità dell’operazione rispetto al profilo del cliente, senza dar conto delle specifiche caratteristiche dello strumento finanziario e della sua intrinseca rischiosità — elementi, questi ultimi, indispensabili per consentire una consapevole scelta di investimento — non escluda affatto l’inadempimento del detto soggetto.