Con la sentenza n. 6920/2016 la Corte di Cassazione decide a proposito della fattispecie di seguito descritta. In particolare, i giudici di prime cure accoglievano la domanda con la quale la curatela di un fallimento chiedeva di sciogliersi da un contratto preliminare di vendita immobiliare (ai sensi dell’art. 72 l.f.), stipulato prima che il promittente venditore venisse, poi, dichiarato fallito, ritenendo irrilevante, infatti, che il giudice ordinario avesse accolto la domanda – sollevata dai promissari acquirenti – di esecuzione del preliminare, con sentenza resa ai sensi dell’art. 2392 c.c., peraltro, regolarmente trascritta.
I promittenti acquirenti ricorrevano, dunque, di fronte ai giudici di legittimità.
Il Collegio torna, con la sentenza in oggetto, ad affermare il principio alla luce del quale il curatore fallimentare del promittente venditore non può sciogliersi dal contratto preliminare, ai sensi dell’art. 72 l.f., con effetto verso il promissario acquirente, là dove questo abbia – prima del fallimento – trascritto la domanda ex art. 2392 c.c. e la stessa sia stata accolta con sentenza, a sua volta trascritta. Quanto appena detto trova conferma nell’art. 2652 c.c., per cui la trascrizione della sentenza di accoglimento prevale sull’iscrizione della sentenza di fallimento nel registro delle imprese.