Con Risposta n. 374 del 17 settembre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa l’adesione ad un Gruppo IVA da parte di SICAF (immobiliare) eterogestita.
Sul punto, l’Agenzia ha richiamato la disposizione recata dall’art. 70-bis del DPR n. 633 del 1972, secondo cui possono costituire un Gruppo IVA i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attività di impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all’art. 70-ter del richiamato DPR n. 633.
La soggettività passiva IVA costituisce, quindi, condizione necessaria (ancorché non sufficiente) ai fini dell’ingresso nel Gruppo IVA, atteso che il predetto art. 70-bis richiede ulteriori requisiti ai fini della adesione al gruppo.
Le SICAF, come già chiarito nella precedente Risposta n. 74 del 2020, sono dotate di autonoma soggettività IVA, in quanto la forma giuridica assunta dalle stesse implica ex lege un’autonoma e piena soggettività giuridica.
Tale autonoma soggettività passiva d’imposta, evidenzia l’Agenzia, deve essere riconosciuta anche qualora la SICAF sia eterogestita, vale a dire amministrata da un soggetto terzo di natura societaria (SGR).