È responsabile secondo le norme sulla responsabilità degli enti (d.lgs. 231/2001) la società che abbia incorporato a seguito di fusione una diversa società della quale uno degli amministratori sia stato condannato per il reato di corruzione internazionale.
La disciplina delle sanzioni in questione sarebbe infatti del tutto inadeguata – poiché esposta a condotte elusive –, ove fossero ritenute sufficienti a sottrarre l’ente a responsabilità una mera riorganizzazione o la modifica della denominazione sociale (e ogni altra vicenda determinata dalla libera iniziativa degli interessati).
A un simile esito conduce altresì la considerazione della disciplina europea (direttiva CEE/78/855, relativa alle fusioni delle società per azioni), nonché della normativa interna (a seguito della riforma del diritto societario del 2003), secondo cui la fusione medesima costituisce vicenda non già estintiva bensì modificativa delle società partecipanti all’operazione.