In contrapposizione all’art. 2043 c.c., che fa sorgere l’obbligo del risarcimento dalla commissione di un “fatto” doloso o colposo, il successivo art. 2055 c.c. considera, ai fini della solidarietà nel risarcimento stesso, il “fatto dannoso”, sicché, mentre la prima norma si riferisce all’azione del soggetto che cagiona l’evento, la seconda riguarda la posizione di quello che subisce il danno, ed in cui favore è stabilita la solidarietà. Deriva, da quanto precede, che l’unicità del fatto dannoso richiesta dall’ art. 2055 c.c. per la legittima predicabilità di una responsabilità solidale tra gli autori dell’illecito deve essere intesa in senso non assoluto, ma relativo al danneggiato, ricorrendo, pertanto, tale forma di responsabilità pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni od omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, ed anche diversi, sempreché le singole azioni od omissioni abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno. In altri termini, per il sorgere della responsabilità solidale dei danneggianti l’art. 2055 c.c., comma 1, richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano tra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone, anche nel caso in cui siano configurabili titoli di responsabilità contrattuale e extracontrattuale, atteso che l’unicità del fatto dannoso considerata dalla norma suddetta deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità delle norme giuridiche violate (conferma Cass. Sez. U., 15 luglio 2009, n. 16503).
Una volta assunta l’esistenza della solidarietà passiva non può essere negata l’applicabilità della relativa disciplina, ed in particolare quella in materia di prescrizione di cui all’art. 1310 c.c., comma 1.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha riconosciuto la sussistenza del presupposto della solidarietà passiva in ipotesi in cui il “fatto dannoso imputabile a più persone” è risultato dalla commissione di un illecito contrattuale (commesso dell’agente di cambio) e di un illecito extracontrattuale (commesso dalla CONSOB), e quindi in presenza di titoli di responsabilità differenti. Conseguentemente, i giudici di legittimità hanno ritenuto che la domanda di insinuazione al passivo, con la quale le resistenti avevano azionato il solo diritto di credito contrattuale, avesse prodotto l’effetto interruttivo della prescrizione del diritto al risarcimento del danno nei confronti di entrambi i debitori (agente di cambio e CONSOB), stante la responsabilità solidale tra quest’ultimi di cui all’art. 2055 c.c.