La sopravvenuta revoca della dichiarazione di fallimento, passata in giudicato, rende improcedibile il giudizio di opposizione allo stato passivo, attesa la natura endofallimentare di detto giudizio, inteso all’accertamento del credito con effetti limitati al concorso allo stato passivo.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha statuito che, posto che il decreto che rende esecutivo lo stato passivo produce effetti solo ai fini del concorso dei creditori (art. 96 ultimo comma L.F.) e ferma la stretta connessione tra il giudizio di opposizione allo stato passivo ed il procedimento fallimentare, l’accertamento al passivo dovrà intendersi esclusivamente funzionale ad accertare il credito nel contesto della procedura fallimentare.
Ne consegue che, qualora il creditore intenda agire nei confronti del debitore tornato in bonis a seguito della revoca del fallimento, potrà questi avvalersi della rispettiva pronuncia di ammissione allo stato passivo esclusivamente quale prova scritta,ai fini dell’ottenimento di un decreto ingiuntivo (ex art. 120 L.F.).