Con ordinanza n. 8591 del 16 marzo 2022 la II Sezione Civile della Corte di Cassazione ha sottoposto alle Sezioni Unite la questione di massima di particolare importanza concernente la sorte della clausola compromissoria inserita in un contratto di appalto (o di subappalto) e la permanenza della potestas iudicandi del collegio arbitrale, qualora tale collegio, ignorando l’intervenuta apertura della procedura concorsuale (fallimento o liquidazione coatta amministrativa), pronunci il lodo durante il decorso del termine di 60 giorni che la legge fallimentare concede al curatore, in caso di fallimento (art. 81 L.F.) o, come nel caso in esame, al commissario liquidatore (art. 201 L.F. che fa espresso richiamo anche alla sezione IV del Titolo II, Capo III) per decidere di subentrare o meno nel rapporto.
Ulteriore questione di diritto da risolvere, che presenta i caratteri di “questione di massima di particolare importanza”, è rappresentata dalla portata dell’art. 72 L.F., occorrendo stabilire, innanzitutto, se la norma (che sancisce l’inefficacia delle clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del contratto dal fallimento) sia applicabile ai soli contratti non ancora eseguiti da entrambi i contraenti oppure anche ai contratti non più in esecuzione.