Nella sentenza annotata, il Trib. di Roma statuisce che la sospensione ex art. 2378, co. 3 e 4, c.c. “può riguardare soltanto quelle deliberazioni che richiedono attività esecutiva”. Ciò vale a escludere le delibere di approvazione del bilancio, di cui il Trib. conferma la natura dichiarativa e di mero accertamento della situazione economico-patimoniale della società.
In secondo luogo, con riguardo alle delibere che necessitano di successivi atti esecutivi, nella sentenza annotata si afferma che la sospensione ex art. 2378, co. 3 e 4, c.c. non può intaccare gli atti esecutivi già compiuti e gli effetti già eventualmente prodotti. In particolare, con riguardo alla delibera ex art. 2482-ter c.c. di ricostituzione del capitale sociale sceso al di sotto del minimo legale, il Trib. chiarisce come “una volta esaurita, con la sottoscrizione e il versamento dell’intero aumento di capitale deliberato, l’esecuzione della delibera ex art. 2482-ter c.c., l’istanza di sospensione non può più trovare ingresso e la rimozione della delibera, con efficacia retroattiva, nel caso di accertata sussistenza dei vizi fondanti l’impugnazione, è compito del solo giudice di merito e non di quello della cautela”.
Alla stessa conclusione si può inoltre giungere, secondo il Trib., mediante la valutazione comparativa del periculum di pregiudizio per il ricorrente in caso di esecuzione della delibera ex art. 2482-ter c.c. rispetto a quello per la società in caso di sospensione dell’esecuzione della stessa, con un evidente maggior favor da accordare alla seconda rispetto al primo.