Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato lo Studio n.99-2024/T, con le prime note di commento sul D. Lgs. n. 139/2024, relativi alla tassazione del trust con riguardo all’imposta per le successioni e donazioni.
Lo studio approfondisce le novità introdotte dal D. Lgs. n. 139/2024, che modifica il Testo Unico sulle Successioni e Donazioni (TUSD), con particolare riferimento ai trust, intervenendo sulla definizione normativa dell’”oggetto del tributo” (ovvero il presupposto) dell’art. 1 TUSD: secondo la nuova formulazione dell’art. 1, primo comma, TUSD, l’imposta “si applica ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito, compresi i trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione”.
I trust (e gli altri vincoli) non sono più assunti come fattispecie impositiva autonoma, bensì come una delle ipotesi attraverso cui si possono realizzare i trasferimenti inter vivos o mortis causa oggetto del tributo.
Il presupposto impositivo dell’imposta sulle successioni e donazioni è ridefinito, includendo i trasferimenti a titolo gratuito derivanti dal trust, che rilevano esclusivamente in caso di arricchimento reale dei beneficiari; questa impostazione chiarisce la distinzione tra trust liberali e non liberali, escludendo questi ultimi dal campo di applicazione del tributo, salvo eccezioni legate agli effetti prodotti.
Tra le misure introdotte relativamente alla tassazione dei trust, lo studio approfondisce, in particolare:
- l’introduzione di un obbligo di denuncia per i beneficiari di trust ai sensi dell’art. 19 TUR
- la specificazione delle regole di territorialità all’art. 2, comma 2-bis TUSD, che vincola la tassazione alla residenza del disponente e alla localizzazione dei beni
- la creazione di un regime opzionale di tassazione in entrata, che consente di anticipare il tributo al momento dell’apporto in trust, “sterilizzando” le attribuzioni successive.
L’attribuzione beneficiaria rappresenta il momento impositivo centrale, distinguendosi per la sua formazione progressiva: tale scelta normativa mira a garantire certezza giuridica e coerenza con la logica del tributo successorio e donativo, applicando le aliquote e le franchigie in base al rapporto tra disponente e beneficiario.
Il regime opzionale di tassazione in entrata, previsto dall’art. 4-bis, comma 3 TUSD, favorisce una pianificazione fiscale semplificata e una maggiore prevedibilità del carico tributario: eliminando la necessità di denuncia da parte dei beneficiari, comporta un beneficio sia per i contribuenti sia per l’Erario, che incassa il tributo in anticipo.