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Giurisprudenza

La tassazione delle donazioni indirette o informali fra genitori e figli

22 Marzo 2024

Corte di Cassazione, Sez. V, 20 marzo 2024, n. 7442 – Pres. Sorrentino, Rel. Lo Sardo

Di cosa si parla in questo articolo

La Quinta Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n. 7442 del 20 marzo 2024, ha affermato che non vi è alcun obbligo di tassazione per tutte le donazioni indirette o informali tra genitori e figli.

La Cassazione ha chiarito dapprincipio cosa si debba intendere per donazioni indirette o informali, ovvero quegli atti di liberalità mediante i quali viene realizzato un arricchimento del soggetto donatario, correlato ad un impoverimento del soggetto donante, e ciò senza l’adozione della forma solenne del contratto di donazione ex art. 769 C.c.

Tali atti naturalmente costituiscono manifestazione di capacità contributiva; tuttavia, per la Cassazione, vanno sottoposti ad imposta con aliquota all’8%, in presenza di una dichiarazione resa dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento dei tributi, solo se di valore superiore alle franchigie esistenti, ovvero:

  • €.1.000.000,00 per coniuge e parenti in linea retta;
  • €.100.000,00 per fratelli e sorelle;
  • €.1.500.000,00 per persone portatrici di handicap.

Tale sentenza supera pertanto la circolare n. 30/E dell’11 agosto 2015 dell’Agenzia delle Entrate relativamente alla parte sulla tassazione delle donazioni, definita nella sentenza imprecisa e incompleta e pertanto non condivisibile, in quanto sembrerebbe evocare, per la Cassazione, un generalizzato obbligo di registrazione sia delle donazioni risultanti da atti soggetti a registrazione, sia delle liberalità derivanti da atti non soggetti a registrazione perché non formati per iscritto (ovvero le donazioni indirette o informali).

Si ricorda infatti che dalla circolare summenzionata si evince genericamente che l’imposta di donazione si applica alle “liberalità tra vivi che si caratterizzano per l’assenza di un atto scritto (soggetto a registrazione)”.

Infine, la Cassazione ha affermato che la dichiarazione pervista dall’art. 56 bis c. 1 lett. a) D. Lgs. 346/1990, al fine dell’accertamento e della sottoposizione all’imposta delle liberalità diverse dalle donazioni, può provenire anche dal donante, e può essere rappresentata anche dall’istanza volta ad avvalersi della procedura di collaborazione volontaria ed il rientro dei capitali detenuti all’estero.

Ciò soprattutto quando la donazione ha avuto ad oggetto le attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, spontaneamente emerse per volontà dell’autore della violazione degli obblighi di dichiarazione ex art. 4 c. 1 D.L. 167/1990.

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