La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha l’occasione di affermare nuovamente la propria posizione in merito alla natura dell’azione revocatoria fallimentare.
A tal proposito, la Corte rileva in primo luogo che sussistono due contrapposte teorie in merito alla natura dell’azione revocatoria fallimentare. Una prima teoria, cd. redistributiva, esclude che l’eventus damni costituisca un presupposto essenziale per l’esperimento dell’azione revocatoria fallimentare, in quanto il pregiudizio comportato dall’atto revocabile dovrebbe rinvenirsi nella violazione stessa del principio della par condicio creditorum; per converso, la teoria cd. indennitaria, assimila l’azione revocatoria fallimentare all’azione revocatoria ordinaria di cui all’art. 2901 c.c. richiedendo, anche per l’esperimento della prima, la sussistenza di una lesione specifica ed individuata delle ragioni creditorie.
La Corte di Cassazione, confermando quanto contenuto nella pronuncia a sezioni unite n. 7028/2006, afferma che, con riferimento all’azione revocatoria fallimentare “l’eventus damni è in re ipsa e consiste nel fatto stesso della lesione della par condicio creditorum, ricollegabile, per presunzione legale assoluta, all’uscita del bene dalla massa conseguente all’atto di disposizione”: pertanto, nel caso di specie, non vale ad escludere la possibilità di esperire l’azione revocatoria fallimentare la circostanza che il ricavato della vendita di un bene ipotecato sia stato devoluto al relativo creditore garantito.