Con sentenza n.11316 del 31 maggio 2016 la Cassazione ha affermato come la transazione fiscale conclusa nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L. Fall. non comporta la cessazione della materia del contendere, prevista invece dall’art. 182 ter, comma 5, L. Fall., limitatamente all’ipotesi di transazione fiscale conclusa nell’ambito della diversa procedura di concordato ai sensi dell’articolo 181.
L’art. 182 ter, comma 5, L. Fall., non è infatti applicabile nell’ambito degli accordi di ristrutturazione di cui all’art. 182-bis L. Fall. giacché il comma 6 del citato art. 182 ter – che ha esteso la possibilità per il debitore di stipulare la transazione fiscale anche nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con le modifiche apportate dapprima con il d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, art. 16, coma 3 n. 22967/11 R.G. 5, e, successivamente, dal d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 29, coma 2 – non ripete la disposizione di cui al comma 5, né contiene un suo richiamo. Lo stesso è a dirsi per il settimo ed ultimo comma dell’art. 182 ter, che disciplina soltanto la revoca di diritto della transazione fiscale conclusa nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione.