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Transazione extra-giudiziale, tra IVA e imposta di registro

12 Dicembre 2024

Enrico Matano, Dottorando in Diritto tributario, Università Cattolica di Milano

Di cosa si parla in questo articolo

Con la Risposta n. 223/2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il regime fiscale (con particolare riferimento all’imponibilità IVA ed all’assoggettabilità all’imposta di registro) di una transazione relativa a un risarcimento danni corrisposto da un ente pubblico – in veste di stazione appaltante – ad una società appaltatrice per una sospensione illegittima dei lavori, come previsto dall’art. 160 del D.P.R. n. 207/2010 (ora confluita nell’art. 121 del nuovo Codice Appalti – D. Lgs. n. 36/2023).

Nel caso esaminato dall’Amministrazione finanziaria, un Comune aveva disposto la sospensione dei lavori durante lo svolgimento di un appalto pubblico; la società appaltatrice, in risposta, richiese il risarcimento dei danni secondo i criteri dell’art. 160 D.P.R. 207/2010.

Tale norma, in particolare, stabilisce che è illegittima una sospensione disposta per motivi diversi da quelli dell’art. 159 (sospensione disposta per circostanze speciali imprevedibili) e riconosce all’esecutore il diritto al risarcimento per i danni subiti.

La società appaltatrice intentò una causa civile per il risarcimento, ma le parti raggiunsero un accordo transattivo in cui il Comune si impegnava a corrispondere i danni subiti e l’appaltatrice a rinunciare all’azione giudiziale e ad accettare l’importo offerto. 

Con l’interpello il Comune chiedeva dunque chiarimenti sul corretto trattamento fiscale dell’importo stabilito nell’accordo, in particolare con riferimento alla potenziale rilevanza ai fini dell’IVA.

Secondo l’Agenzia, l’importo corrisposto all’appaltatore, avendo natura risarcitoria e compensativa per un danno subito, non è soggetto a IVA (ex art. 15 D.P.R. n. 633/1972).

Tuttavia, l’accordo transattivo tra le parti è soggetto a imposta di registro proporzionale del 3% (ex art. 29 D.P.R. 131/1986 e art. 9 della Tariffa, parte prima), in quanto si tratta di un pagamento risultante da una transazione che non importa il trasferimento di diritti reali. 

L’articolo 29, infatti, dispone che per le transazioni che non importano trasferimento di proprietà o trasferimento o costituzione di diritti reali l’imposta si applica in relazione agli obblighi di pagamento che ne derivano senza tenere conto degli obblighi di restituzione né di quelli estinti per effetto della transazione”.

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