Il Tribunale di Urbino, con ordinanza del 7 giugno 2024, si è pronunciato sulla validità probatoria di messaggi WhatsApp depositati in giudizio.
La questione – congiuntamente ad altri temi di rilievo per gli operatori bancari, finanziari e assicurativi – sarà oggetto di approfondimento nel corso del webinar organizzato dalla nostra Rivista il 5 luglio 2024 “eIDAS2, contratti dematerializzati e firme elettroniche – Novità normative e problematiche attuali”
In particolare, il Tribunale ha stabilito che i messaggi WhatsApp possano assumere la veste di prova, alla luce:
- dell’art. 2712 C.c., per cui ogni rappresentazione meccanica di fatti o cose forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono state prodotte non le disconosce
- dell’art. 2719 C.c., per cui le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità all’originale:
- è attestata da un pubblico ufficiale
- non è espressamente disconosciuta
Nel caso di specie, la parte contro cui erano stati prodotti tali messaggi non li aveva disconosciuti, pertanto il Giudice ha ritenuto di poter disporre una perizia tecnica sul dispositivo a supporto.
Ciò, anche alla luce della nota sentenza della Corte di Cassazione n. 49016/2017, per cui i messaggi WhatsApp possono assumere validità probatoria, purché vi siano i supporti informatici nei quali sono presenti le conversazioni (smartphone o PC), all’interno dei quali poterne verificare l’autenticità e la collocazione temporale.