Nel caso di specie, la ricorrente conferiva l’unico immobile di sua proprietà, peraltro gravato da ipoteca, nella società contestualmente costituita con il marito e la figlia. La banca, odierna resistente, creditrice della ricorrente in ragione di fideiussione dalla stessa rilasciata a favore di altra società, chiedeva la revocatoria dell’atto di disposizione; in primo grado il conferimento veniva dichiarato inefficace. Tale decisione veniva confermata in appello.
Avverso tale decisione veniva proposto ricorso in Cassazione con il quale si lamentava violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., c. 1. Con il primo motivo, si sosteneva l’irrilevanza della sussistenza dell’ipoteca sul bene disposto in quanto il pregiudizio del creditore sarebbe sussistito di per sé, per aver l’atto di disposizione ostacolato l’aggredibilità del bene, mentre, al contrario, il patrimonio immobiliare era già compromesso e pregiudicato dall’ipoteca; pertanto, nessun pericolo derivava dall’atto di disposizione del bene. Con il secondo motivo, affermando che la sussistenza del consilium fraudis dovesse essere esclusa perché il bene conferito era gravato da ipoteca, nonché per il fatto che l’elemento soggettivo non dovesse essere apprezzato rispetto ai soci, conseguentemente infondata era la presunzione per cui il marito e la figlia della ricorrente non potevano conoscerne la situazione economica.
I giudici di legittimità, rigettando il ricorso, statuiscono che la valutazione circa il presupposto dell’eventus damni per l’esercizio dell’azione revocatoria non deve avvenire rispetto al momento del compimento dell’atto ma deve essere valutato rispetto al futuro. L’esistenza di un’ipoteca sul bene oggetto dell’atto dispositivo, dunque, non esclude la sussistenza di tale presupposto (Cass. 11892/2016). Mentre per quanto riguarda il requisito della scientia damni lo stesso deve essere valutato rispetto ai soci quando la società, trovandosi in una fase costitutiva, non abbia ancora acquisito soggettività giuridica (Cass. 23891/2013).
Conseguentemente, si stabilisce che il conferimento dell’unico bene immobile di proprietà del debitore, anche se gravato da ipoteca, costituisca evento lesivo dell’interesse del debitore e sia pertanto revocabile. Occorre, infine, ricordare per quanto riguarda la società, che la revocatoria sul conferimento del bene non interferisce sulla validità dell’atto costitutivo della medesima, che non è, inoltre, tutelata dalle disposizioni del comma 4 dell’art. 2901, ed è quindi soggetta alle azioni esecutive del creditore.