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Giurisprudenza

Le clausole vessatorie sono inopponibili all’aggiudicatario del bene

12 Luglio 2024

Veronica Zerba, dottoranda presso l’Università degli Studi di Trento

Cassazione Civile, Sez. III, 20 giugno 2024 n. 17055 -Pres. Di Stefano; Rel. Valle

Di cosa si parla in questo articolo

La Corte di Cassazione, con sentenza del 20 giugno 2024 n. 17055, ha stabilito che le clausole vessatorie sono inopponibili all’aggiudicatario del bene, ovvero, più nel dettaglio, che il controllo di vessatorietà delle clausole del contratto, su cui si sia soprasseduto nel procedimento monitorio e pertanto riproponibile nel procedimento esecutivo, trova un limite nell’intangibilità della posizione dell’aggiudicatario dell’immobile trasferito a seguito di espropriazione forzata

Il giudizio così deciso in Cassazione prende le mosse da un procedimento di esecuzione forzata avente titolo in un decreto ingiuntivo non opposto, con cui la società creditrice faceva valere il diritto derivante da contratto di incarico a vendere.

A seguito del rigetto della domanda di sospensione, questo si concludeva con la vendita forzata dell’immobile pignorato.

Il debitore aveva nel frattempo proposto opposizione agli atti esecutivi, e ad essa aveva aderito la coniuge comproprietaria dell’immobile esecutato. 

In particolare, i coniugi, infine ricorrenti in Cassazione, lamentavano che l’estraneità della moglie al contratto e al decreto ingiuntivo le aveva impedito di far valere la vessatorietà delle clausole contrattuali e che, dunque, il medesimo decreto quantunque non opposto e quindi passato in giudicato non le era opponibile.

La Corte di Cassazione, confermando la propria giurisprudenza sul punto, ribadisce l’inidoneità del decreto ingiuntivo emesso, senza prendere in considerazione la vessatorietà delle clausole contrattuali a cristallizzarsi in giudicato, così da consentire al consumatore di ottenere sul punto tutela posticipata alla fase esecutiva.

Tuttavia, tanto trova un limite nella necessità di tutelare la circolazione dei beni conseguenti alla vendita nell’esecuzione forzata: ne deriva che, in applicazione dell’art 2929 c.c. risulta prevalente l’impermeabilità della posizione dell’aggiudicatario rispetto ai vizi del processo esecutivo.

Infatti, la Suprema Corte precisa che «le nullità del processo esecutivo che hanno preceduto la vendita o l’assegnazione non hanno effetto nei confronti dell’aggiudicatario e le nullità del processo esecutivo precedenti l’ordinanza di vendita non sono opponibili all’acquirente o all’aggiudicatario la cui posizione è svincolata dalla validità degli atti del procedimento di vendita, dei quali non è stato in alcun modo parte, come affermato dalla giurisprudenza nomofilattica di questa Corte (Sez. Un. n. 21110 del 28/11/2012)».

Né d’altra parte il procedimento esecutivo avrebbe potuto essere sospeso.

Non sono, precisa la Corte, in ogni caso idonei a integrare il requisito delle circostanze perturbatrici i fatti allegati da parte ricorrente, ovvero, che l’aggiudicatario frequentemente partecipava a procedure esecutive, per poi vendere il bene così acquisito a prezzo maggiore o darlo in locazione, in quanto mancanti della necessaria specificità alla vendita in esame.

Nemmeno a diversa conclusione può giungersi sulla base della considerazione che egli era stato condannato per turbata libertà degli incanti, in quanto circostanza relativa ad altra procedura di vendita.

Rigetta quindi il ricorso. 

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