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Giurisprudenza

La violazione del benchmark integra l’inadempimento del gestore

10 Dicembre 2020

Paola Dassisti

Cassazione Civile, Sez. I, 27 ottobre 2020, n. 23568 – Pres. De Chiara, Rel. Falabella

Con la sentenza in commento la Suprema Corte puntualizza che, in caso di mandato per la gestione fiduciaria di patrimoni, in cui il rischio di investimento sia definito mediante l’indicazione di un parametro di riferimento “benchmark” – art. 42 reg. Consob n. 11522/1998 – coerente con i rischi connessi alla gestione, il benchmark è rilevante ai fini della valutazione circa la adeguatezza dell’attività svolta dall’intermediario.

In particolare, circa la questione relativa alla violazione di tale parametro, deve essere assolutamente rigettata la tesi per cui il benchmark non sia vincolante per il gestore.

La Suprema Corte, valorizzando il disposto dell’art. 42 reg. Consob n. 11522/1998, ha ritenuto che il detto parametro assume un ruolo fondamentale nel delineare le caratteristiche della gestione.

Come, infatti, già sostenuto precedentemente dalla stessa Corte (Cass. 3 gennaio 2017, n. 24; cfr. pure Cass. 21 aprile 2016, n. 8089) il benchmark, se anche non impone al gestore di acquistare titoli nelle proporzioni indicate, costituisce un modo per valutare la razionalità e l’adeguatezza dell’attività dell’intermediario, per cui, ove la gestione sia risultata in contrasto con il predetto parametro e, quindi, con i rischi contrattualmente assunti dagli investitori, l’intermediario risponde delle perdite che gli stessi abbiano, per l’effetto, subìto.

Pertanto, risulta rilevante la violazione del benchmark ai fini della configurazione dell’inadempimento del gestore. Detto inadempimento del gestore è stato ravvisato nell’aver attuato una gestione del portafoglio incoerente con i rischi contrattualmente assunti e sinteticamente rappresentati dal benchmark. Nel caso di specie la negligenza del gestore ha riguardato specificamente la violazione dei limiti previsti per la categoria di investimento, con un aumento del rischio non consentito; di modo che la «soglia» (e cioè l’indice che marcava il grado di rischio prescelto per la gestione patrimoniale) era stata superata in modo significativo.

Si afferma dunque che il gestore che si sia discostato dalle caratteristiche della linea di investimento prescelta dall’investitore risponde dei danni subiti in conseguenza del suo inadempimento.

 

 


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