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Giurisprudenza

Sull’accertamento all’ex socio che rinvia alla motivazione dell’atto notificato alla società 

2 Luglio 2024

Enrico Matano, Dottorando di ricerca in diritto tributario, Università Cattolica di Milano 

Corte di Cassazione, Sez. V, 19 giugno 2024,  n. 16968 – Pres. Cataldi, Rel. Crivelli

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza n. 16968/2024, la Corte di Cassazione si è pronunciata in materia di accertamento notificato ai soci di una società a ristretta base partecipativa, che rinvii per relationem” alla motivazione dell’atto notificato alla società.

In particolare, ha chiarito che, ove l’avviso di accertamento sia stato notificato alla società in un periodo successivo al recesso del socio, è invalido l’accertamento notificato al socio per gli utili extracontabili presuntivamente distribuiti, quando esso rinvii “per relationem” alla motivazione dell’atto notificato alla società e sia privo della documentazione necessaria a consentire una compiuta difesa.

Nel caso di specie, in data 18 febbraio 2014, l’Agenzia delle Entrate notificava ad una società un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2009, divenuto definitivo per omessa impugnazione. 

Successivamente, in data 23 giugno 2014, notificava un ulteriore avviso di accertamento all’ex-socio della società, imputando al medesimo i presunti maggiori utili distribuiti.

Tuttavia, tra l’anno accertato (2009) e la data di notifica dell’avviso di accertamento alla società (18 febbraio 2014), il contribuente aveva ceduto le proprie quote sociali (con atto di cessione del 16 aprile 2010). 

La C.T.P. accoglieva il ricorso dell’ex-socio, con sentenza confermata in appello, per lesione del diritto di difesa, dato che l’avviso impugnato si limitava a rimandare all’avviso di accertamento notificato alla società il quale, ancorché divenuto definitivo, doveva ritenersi inopponibile all’ex-socio. 

La Suprema Corte ha confermato la fondatezza di tale tesi, rigettando il ricorso dell’Amministrazione finanziaria. 

In particolare, secondo la Corte, “… nell’ipotesi in cui il socio al momento dell’accertamento societario, più non sia tale … è oltremodo evidente che di per sé la notifica alla sola società non renda l’avviso allo stesso opponibile, potendo egli quindi contestare, allorché gli venga notificato l’ulteriore avviso contenente l’imputazione della quota di utili extra-contabili, anche la stessa base imponibile determinata dall’Agenzia, senz’essere vincolato dall’eventuale definitività dell’atto.

Ne deriva che, mancando nel caso di specie qualsivoglia allegazione documentale o motivazionale diversa dal mero richiamo all’avviso di accertamento – ancorché definitivo – emesso a carico della società, l’ex socio ha diritto all’annullamento integrale dell’avviso personale per violazione del diritto di difesa

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