La Corte di Cassazione, con sentenza n. 19964 del 19 luglio 2024 (Pres. Cristiano, Rel. Dongiacomo), si è pronunciata sulle condizioni per l’accesso al beneficio dell’esdebitazione di un soggetto fallito nell’ambito della vecchia legge fallimentare, ovvero se gli sia inibito l’accesso qualora sia stato soddisfatto dal piano di riparto un solo creditore.
La Corte territoriale, in relazione al caso di specie, aveva infatti negato il beneficio dell’esdebitazione ad un soggetto fallito, sostenendo che la percentuale di credito soddisfatto a seguito del riparto fallimentare fosse irrisoria e che pertanto non fosse superata la condizione ostativa di cui all’art. 142, co. 2, L.F.
Secondo tale norma, infatti, il beneficio dell’esdebitazione può essere concesso solo se i creditori sono stati “almeno parzialmente soddisfatti”.
Per la Cassazione, tuttavia, il beneficio dell’esdebitazione non deve essere negato a priori nel caso in cui sia stato parzialmente soddisfatto un solo creditore, purché vi sia stata una distribuzione dei fondi disponibili che, nel prudente apprezzamento del giudice di merito, possa considerarsi equa e significativa rispetto all’ammontare totale del passivo.
Sostiene infatti la Corte, richiamando la pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite n. 24214/2011, che, in materia d’esdebitazione, anche se tale beneficio richiede, ai sensi dell’art. 142, comma 2°, L.F., che vi sia stato il soddisfacimento almeno parziale dei creditori concorsuali, tale condizione è da intendersi realizzata, in un’interpretazione costituzionalmente orientata, anche quando taluni di essi non siano stati pagati affatto: è infatti sufficiente che, con i riparti, almeno per una parte dei debiti esistenti, sia consentita al giudice del merito, secondo il suo prudente apprezzamento, una valutazione comparativa di tale consistenza rispetto a quanto complessivamente dovuto.
In base all’orientamento delle SS.UU., pertanto, al fine di attribuire un contenuto fattuale alla nozione, alquanto generica e vaga, di “prudente apprezzamento del giudice” e di scongiurare il rischio di pronunce difformi in presenza di situazioni identiche, secondo la Corte l’art. 142 comma 2 L.F. deve essere interpretato nel senso che, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 1 della norma, il beneficio dell’esdebitazione dev’essere concesso, a meno che i creditori siano rimasti totalmente insoddisfatti ovvero siano stati soddisfatti in percentuale “affatto irrisoria”.