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Il contratto di mutuo come “titolo del credito” e come titolo esecutivo


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Giurisprudenza

L’adesione all’accollo non vale di per sé a costituire privilegio

5 Maggio 2022

Cassazione Civile, Sez. I, 14 marzo 2022, n. 8121 – Pres. Cristiano, Rel. Falabella

Il pegno costituito da un terzo a favore del creditore non può essere fatto valere da quest’ultimo nel fallimento del debitore come causa di prelazione relativa al credito verso il debitore stesso.

L’adesione del creditore alla convenzione di accollo intercorsa tra il debitore e il terzo importa la semplice liberazione del debitore originario, se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione, o il creditore dichiara espressamente di liberarlo (art. 1273, comma 2, c.c.) e non vale di per sé a costituire privilegio.


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Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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