Il pegno costituito da un terzo a favore del creditore non può essere fatto valere da quest’ultimo nel fallimento del debitore come causa di prelazione relativa al credito verso il debitore stesso.
L’adesione del creditore alla convenzione di accollo intercorsa tra il debitore e il terzo importa la semplice liberazione del debitore originario, se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione, o il creditore dichiara espressamente di liberarlo (art. 1273, comma 2, c.c.) e non vale di per sé a costituire privilegio.