L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 45 del 3 settembre 2024, riassume gli obblighi dichiarativi e di versamento cui è tenuto l’amministratore giudiziale, nominato dal giudice in caso di sequestro preventivo, ai sensi degli artt. 321 C.p.p. e 92 e 104 bis Disp. Att. C.p.p.
L’art. 104 bis, in particolare, è stata nuovamente modificato dal D. Lgs. n. 150/2022, e il comma 1 bis non prevede più ora un rinvio generale alle disposizioni del libro I, titolo III, del Codice delle leggi antimafia, ma alle sole disposizioni che, al loro interno, rechino “la disciplina della nomina e revoca dell’amministratore, dei compiti, degli obblighi dello stesso e della gestione dei beni”.
Dalle recenti modifiche normative è sorta quindi la necessità, per l’AE, di fare il punto sull’attuale applicabilità delle disposizioni concernenti gli obblighi dichiarativi e di versamento previste dal Codice antimafia a tutte le forme di sequestro penale.
L’Agenzia ritiene che gli obblighi dichiarativi e di versamento disciplinati dall’art. 51, del libro I, titolo III, del Codice delle leggi antimafia, nonostante l’evoluzione normativa, continuino a rientrare tra gli obblighi dell’amministratore giudiziario: conseguentemente, l’art. 51 D. Lgs. n. 159/2011 deve ritenersi ancora applicabile a tutte le forme di sequestro penale.
Nel momento in cui la confisca è revocata, l’amministratore giudiziario deve darne comunicazione all’Agenzia delle entrate e agli altri enti competenti, affinché provvedano alla liquidazione delle imposte, tasse e tributi, dovuti per il periodo di durata dell’amministrazione giudiziaria, al soggetto a cui vengono restituite le proprietà.
In sintesi, come evidenziato in precedenti documenti di prassi e in particolare nella circolare n. 31/2014, l’Agenzia chiarisce che, ferma restando l’applicazione della disciplina relativa all’eredità giacente durante il sequestro:
- è disposta la sospensione del versamento da imposte, tasse e tributi, il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso di un bene immobile: essendo la sospensione limitata al versamento, ne consegue che, anche con riguardo ai beni immobili, non viene meno, in capo all’amministratore giudiziario, l’obbligo di adempiere agli ulteriori oneri fiscali, compresi quelli dichiarativi, durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva
- è disposta l’esenzione dalle imposte di registro, ipocatastale e di bollo qualora gli atti ed i contratti posti in essere durante il periodo di durata dell’amministrazione giudiziaria abbiano ad oggetto i beni immobili la cui proprietà o il cui possesso costituiscano presupposto impositivo di imposte, tasse e tributi
- ai fini della determinazione complessiva delle imposte sui redditi, è irrilevante il reddito prodotto dai beni immobili oggetto dei provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva, anche se locati, qualora sia determinato secondo le disposizioni del capo II del titolo I (”Redditi fondiari”) e dell’art. 70 (”Redditi di natura fondiaria”) del TUIR; non rilevano anche nell’ipotesi di cui all’art. 90, comma 1, quarto e quinto periodo (”Proventi immobiliari”) del TUIR, e quindi, non concorrono alla determinazione del reddito imponibile.
Il reddito imponibile relativo ai beni confiscati deve, comunque, essere indicato nella dichiarazione dei redditi, per consentire poi all’Amministrazione finanziaria la liquidazione dell’imposta dovuta in caso di revoca della misura cautelare.