Con risposta n. 105/2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito se in caso di rimborsi “pro quota” di capitale operati da un FIA, in conformità al regolamento e prima della scadenza dei cinque anni di immobilizzazione, ricorra, o meno, l’obbligo di reinvestimento prescritto dall’art. 1, c. 91 L. 232/2016, ai fini del regime di esenzione dei redditi previsto.
L’istante, ente di previdenza obbligatoria nel possesso dei requisiti prescritti per beneficiare del regime di esenzione dei redditi, rappresentava di aver sottoscritto quote di un Fondo di investimento alternativo mobiliare di diritto lussemburghese (FIA) – in previsione di un impiego non inferiore a cinque anni, in linea dunque con il dettato dell’art. 1, comma 91 – che provvedeva ad iscrivere tra le voci delle immobilizzazioni del bilancio di esercizio.
Tanto premesso, l’ente chiedeva se in ipotesi di rimborsi “pro quota” di capitale operati dal FIA, in conformità al regolamento e prima della scadenza dei cinque anni, ricorresse, o meno, l’obbligo di reinvestimento prescritto dall’ultimo capoverso dell’art. 1, comma 91 cit.
Dopo un’ampia disamina della questione, l’Agenzia delle Entrate ha concluso che in relazione ai rimborsi pro quota di capitale, disposti su iniziativa del gestore, che non comportino l’annullamento delle quote del FIA, ma ne riducano semplicemente il valore unitario, non sussiste l’obbligo di reinvestimento ai fini del rispetto del vincolo quinquennale di detenzione degli investimenti qualificati.
Tutto ciò a condizione che l’investimento qualificato sia posto in essere sulla base di un regolamento conforme alla disciplina normativa di riferimento, e che tale conformità permanga anche successivamente ai disinvestimenti che hanno comportato le restituzioni parziali di capitale.