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Attualità

L’affrancamento delle quote di OICR della Legge di Bilancio 2023: la view dell’Amministrazione finanziaria

Una linea guida anche per il futuro?

11 Luglio 2023

Francesco Assegnati, Partner, CBA

Andrea Motta, CBA

Di cosa si parla in questo articolo

Il presente contributo analizza il tema dell’affrancamento delle quote di OICR disciplinato dalla Legge di Bilancio 2023 alla luce dei chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria con Circolare n. 16/E del 26 giugno 2023.


Alla luce dei chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria con Circolare n. 16/E del 26 giugno 2023, con il presente contributo intendiamo riprendere i punti già dialogati nel nostro precedente articolo[1], afferente all’affrancamento delle quote di OICR, nel quale era stata fornita, inter alia, la nostra migliore interpretazione in ordine a questioni che la norma non chiariva in modo esplicito.

In particolare, richiamando brevemente i precedenti contenuti, ricordiamo che era stata posta particolare attenzione su due principali tematiche che determinavano notevoli incertezze applicative sulle esatte modalità di funzionamento della norma, ovvero (i) la definizione di categoria omogena e (ii) la conferma dell’inclusione o meno dei proventi periodici distribuiti dagli OICR rispetto al complessivo valore affrancato. Quest’ultima tematica, in particolare, ha sollevato numerose e non univoche discussioni nella prassi operativa e per la quale i sottoscritti autori avevano già fornito la propria interpretazione poi confermata, appunto, dalla Circolare qui in commento.

Prima di avviare l’analisi tecnica è d’obbligo evidenziare che la tempistica di emanazione della Circolare, a soli quattro giorni dalla scadenza del termine per l’opzione, non ha certamente contribuito al suo utilizzo. In tal senso, e sebbene tali temi siano stati affrontati in modo esaustivo, si era ormai “fuori tempo massimo” per consentire una diffusa utilizzabilità dell’affrancamento rispetto alle proprie potenzialità.

Al contempo ed anche in base alla esperienza italiana che ha visto le norme sulle rivalutazioni societarie, ormai diventate di sistema, si ritiene che la disposizione sull’affrancamento delle quote di OICR possa essere riproposta dal Legislatore con sistematicità in futuro, ed in tal senso, quindi, utile risolvere i punti non ancora chiariti del precedente articolo anche al fine di valutare la correttezza delle attività poste in essere in base alla disposizione in esame.

Quote OICR: la definizione di categoria omogenea

La prima questione: la definizione di “categoria omogena” era, certamente, quella di più complessa interpretazione, ricordando che la norma impone che l’opzione per l’affrancamento debba riguardare tutte le quote o azioni di OICR appartenenti ad una medesima “categoria omogenea”.

In assenza di specifici chiarimenti risultava incerta la definizione del perimetro di affrancamento e, quindi, se, ad esempio, tutte le quote di OICR mobiliari o immobiliari detenute da un soggetto dovessero ritenersi appartenere ad una medesima categoria omogenea ovvero se la definizione potesse essere ristretta alle quote detenute in un singolo strumento. In tal senso l’individuazione del concetto di “categoria omogenea” risultava un parametro essenziale per determinare l’appetibilità dell’opzione. Una definizione troppo ampia avrebbe comportato, ad esempio, oneri economici elevati (affrancamento di tutte gli strumenti detenuti dall’investitore), oltre alla potenziale assenza di benefici concreti nel breve (si pensi ad esempio al caso di strumenti con plusvalenze non realizzate e, quindi, potenzialmente incerte).

La Circolare n. 16/E del 2023 ha fatto chiarezza stabilendo che “al fine di identificare la “categoria omogenea” occorre fare riferimento alle previsioni contenute nell’articolo 94, comma 3, del Tuir, secondo cui, per il raggruppamento in categorie omogenee per la valutazione dei titoli «si considerano della stessa natura i titoli emessi dallo stesso soggetto ed aventi uguali caratteristiche»”.

Partendo pertanto dalle previsioni di cui all’art. 94 citato, l’Agenzia ha definito che devono essere considerati appartenenti alla stessa categoria omogena “le quote o azioni emesse dallo stesso OICR o, nel caso di OICR multicomparto, le quote o azioni del medesimo comparto”: l’interprete della norma ha quindi assunto una posizione, potenzialmente, favorevole al contribuente, dando la possibilità di effettuare rivalutazioni “mirate” alle sole quote per le quali la rivalutazione risulta conveniente (e.g. rivalutazione delle quote da cedere o in fase di rimborso e mancata rivalutazione delle quote detenute nel lungo periodo).

Tale chiarimento risulta coerente con un precedente orientamento che la stessa Amministrazione finanziaria ha fornito con riferimento alla disciplina sulla rivalutazione dei beni di impresa: in particolare, nella Circolare n. 14/E del 2017 è stato chiarito che, per quanto riguarda la rivalutazione delle azioni e/o quote societarie “si considerano della stessa categoria i titoli emessi dallo stesso soggetto e aventi le medesime caratteristiche (azioni ordinarie, privilegiate, di risparmio ecc.)”. Questo precedente non era stato ritenuto direttamente estendibile al caso della rivalutazione da Legge di Bilancio 2023 stante l’assoluta novità e le peculiarità della disciplina sull’affrancamento delle quote di OICR rispetto ad ogni altra legge di rivalutazione in precedenza emanata.

In tal senso, la definizione della categoria omogena basata sul “criterio delle rimanenzeha permesso altresì di individuare un criterio di “sostituibilità” delle quote possedute nel medesimo OICR, evidenziando che “i redditi di capitale o le plusvalenze latenti al 31 dicembre 2022 potranno essere affrancati a condizione che esistano nel rapporto alla data dell’opzione altrettante quote o azioni di OICR appartenenti alla medesima categoria omogenea, ancorché rivenienti da eventuali alienazioni o riacquisti intervenuti fra il 1° gennaio 2023 e la data di esercizio dell’opzione”: semplificando, non è necessario che alla data di esercizio dell’opzione siano presenti le stesse quote possedute al 31 dicembre 2022, risultando in ogni caso l’affrancamento applicabile ad un numero di quote pari al minore tra il numero di quote possedute al 31 dicembre 2022 e quello alla data di esercizio dell’opzione (indipendentemente da eventuali mutamenti derivanti da compravendite intervenute nel periodo interinale).

Proventi periodici OICR

Altro aspetto ampiamente dibattuto e di certo interesse, era quello inerente alla possibilità che l’affrancamento producesse una copertura anche a valere sui proventi periodici distribuiti dagli OICR.

In tal senso, la Circolare riporta che “occorre considerare che l’effetto dell’affrancamento è quello di sostituire il costo di acquisto o sottoscrizione delle quote o azioni di OICR con il valore delle quote alla data del 31 dicembre 2022. Pertanto, si ritiene che non possono essere considerati “affrancati” i redditi di capitale riferiti ai proventi distribuiti (rectius, “distribuibili”) in costanza di partecipazione all’organismo di investimento, essendo detti redditi tassabili per intero senza alcun confronto con il relativo costo, come invece richiesto dal comma 112 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2023”.

E’ da evidenziare che tale interpretazione, sebbene di carattere “restrittivo”, risulta coerente, come già anticipato nel precedente contributo[2], con il tenore letterale della norma, e se si riflette, anche con le analoghe leggi di rivalutazione delle partecipazioni societarie: tali tipologie di affrancamenti, infatti, non producono effetti sulla distribuzione di utili, ma solo in termini di redditi diversi (plusvalenze derivanti dalla cessione delle quote/azioni).

Tuttavia, il Legislatore avrebbe dovuto tenere in considerazione le differenze di funzionamento degli OICR rispetto alle società, che non prevedono una distinzione tra capitale e riserve di utili, e le cui politiche di distribuzione stanno progressivamente evolvendo verso una logica finanziaria scollegata dagli aspetti economici (questo a maggior ragione per gli OICR immobiliari, avendo già quelli mobiliari meccanismi di distribuzione su base finanziaria). Un allagamento dell’affrancamento a tutte le tipologie di redditi di capitale distribuiti dagli OICR renderebbe la disposizione efficace e interessante anche per OICR che distribuiscono costantemente, quali i fondi retail.

Chiaramente, e per limitare possibili effetti penalizzanti, rimane ferma la possibilità di effettuare in via prioritaria rimborsi parziali di quote rispetto a politiche di distribuzione di proventi, come ammesso dalla prassi e secondo le previsioni dei regolamenti di gestione, aspetto questo che può portare ad un utilizzo finanziario della disposizione e sulla quale i gestori dovrebbero fare le opportune valutazioni.

In conclusione, la Circolare n. 16, seppur tardivamente, ha fornito i necessari chiarimenti per poter applicare correttamente le disposizioni sull’affrancamento delle quote di OICR: si auspica in tal senso un allungamento dell’orizzonte temporale della norma al fine di permettere l’effettiva utilizzabilità dell’affrancamento che ha sicuro interesse per gli investitori al fine di massimizzare la redditività netta degli investimenti in un contesto di mercato sicuramente difficile.

 

[1] Diritto Bancario, 18 gennaio 2023 – Tassazione OICR: l’affrancamento delle quote della Legge di Bilancio 2023. Francesco Assegnati, Andrea Motta.

[2] Si veda nota 1.

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