Con Risposta n. 396 del 29 luglio 2022, l’Agenzia delle entrate si è espressa in materia di rinuncia a crediti derivanti da contratti di cash pooling zero balance ai fini della Super ACE.
In merito ai contratti di cash pooling zero balance, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che tali contratti non costituiscono un’operazione di finanziamento, ai sensi dell’art. 10 del Decreto ACE.
In particolare i contratti di cash pooling zero balance prevedono l’azzeramento giornaliero dei saldi attivi e passivi delle società appartenenti al gruppo e la loro allocazione automatica sul conto della capogruppo, senza obbligo di riconsegna delle somme in tal modo trasferite e con maturazione degli interessi attivi o passivi unicamente su tale conto.
Tali operazioni, pertanto, non permettono l’effettiva possibilità di disporre delle somme sopraindividuate al fine di porre in essere operazioni potenzialmente elusive.
Sul punto, sottolinea l’Agenzia, il contratto di cash pooling fa parte della categoria dei contratti atipici la cui definizione è quella di un accordo stipulato autonomamente da tutte le consociate di un gruppo con la capogruppo che si pone come centro di tesoreria e ha per oggetto la gestione di un conto corrente accentrato sul quale vengono versati i saldi dei conti correnti di ciascuna consociata.
I contratti di cash pooling nella forma del c.d. zero balance stipulati tra le società del gruppo sono contraddistinti da reciproci accrediti e addebiti di somme di denaro che hanno la propria origine dalla girocontazione giornaliera del saldo bancario della società controllata/consociata alla società capogruppo.
Per tali motivi, evidenzia l’Agenzia, la rinuncia a crediti provenienti dal contratto di cash pooling zero balance, realizzata dalla controllante in favore della controllata, non può essere considerata come rinuncia a crediti finanziari e, pertanto, non può essere considerata come un conferimento in denaro, ai sensi dell’articolo 5 del DM 3 agosto 2017, che possa essere assunto come variazione in aumento del capitale proprio.
Pertanto, la rinuncia del credito erogato dalla società controllante, non rileva ai fini della SUPER ACE, su cui applicare dovrà essere applicata la percentuale del 15% ai fini del rendimento nozionale; ·né ai fini dell’ACE ordinaria.