E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea dello scorso 12 agosto 2024 il Regolamento (UE, EURATOM) 2024/2019 dell’11 aprile 2024, che modifica il protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di Giustizia UE, ampliando la competenza pregiudiziale del Tribunale UE.
La riforma mira ad alleggerire il carico di lavoro della Corte di giustizia nel settore pregiudiziale e a consentirle di continuare a svolgere, in tempi ragionevoli, il compito assegnatole, ovvero garantire il rispetto del diritto nell’applicazione e nell’interpretazione dei trattati.
Le modifiche entreranno in vigore il 1º settembre 2024 e prevedono, in particolare, un trasferimento parziale della competenza pregiudiziale dalla Corte di giustizia al Tribunale, applicabile a decorrere dal 1º ottobre 2024.
Il trasferimento riguarda sei materie specifiche:
- il sistema comune dell’IVA
- i diritti di accisa
- il codice doganale
- la classificazione tariffaria delle merci
- la compensazione pecuniaria
- l’assistenza dei passeggeri in caso di negato imbarco, di ritardo o cancellazione di servizi di trasporto
- il sistema per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.
La Corte di giustizia rimarrà in ogni caso competente a conoscere delle domande di pronuncia pregiudiziale che, pur essendo collegate alle materie specifiche summenzionate, riguardino anche altre materie.
Resterà altresì competente per le domande di pronuncia pregiudiziale che, pur rientrando in una o più delle materie specifiche, sollevino questioni interpretative indipendenti:
- di diritto primario, compresa la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- di diritto internazionale pubblico
- di principi generali del diritto dell’Unione.
Inoltre, il Tribunale potrà rinviare alla Corte di giustizia una causa che rientri nella sua competenza, ma che richieda una decisione di principio che possa incidere sull’unità o sulla coerenza del diritto dell’Unione.
Modifiche applicabili a tutte le cause pregiudiziali
Tutte le domande di pronuncia pregiudiziale saranno ora notificate al Parlamento europeo, al Consiglio UE ed alla BCE, affinché essi possano determinare se abbiano un interesse particolare nelle questioni sollevate e se intendano, di conseguenza, esercitare il loro diritto di depositare memorie od osservazioni scritte.
Inoltre, per rafforzare la trasparenza e l’apertura del procedimento pregiudiziale e consentire una migliore comprensione delle decisioni pronunciate dalla Corte e dal Tribunale, si prevede che, in tutte le cause pregiudiziali, le memorie o le osservazioni scritte depositate da un interessato di cui all’art. 23 dello statuto siano pubblicate sul sito Internet della Corte di giustizia entro un termine ragionevole dopo la chiusura della causa, a meno che detto interessato non si opponga alla pubblicazione delle sue memorie o delle sue osservazioni.
Estensione della procedura di ammissione preventiva delle impugnazioni
La procedura di ammissione preventiva da parte della Corte di giustizia concerne le impugnazioni in cause che hanno già beneficiato di un duplice esame: prima da parte di una commissione di ricorso indipendente di un organo o organismo dell’Unione, e poi da parte del Tribunale.
Attualmente tale procedura riguarda le decisioni emesse da quattro commissioni di ricorso, menzionate nell’art. 58 bis dello statuto, e successivamente impugnate dinanzi al Tribunale: con la modifica dello statuto che entrerà in vigore il 1º settembre, si aggiungono sei nuove commissioni di ricorso indipendenti alle quattro attuali, portando il loro numero totale a dieci.
Si tratta delle commissioni di ricorso dei seguenti organi e organismi:
- l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
- l’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV)
- l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (European Chemicals Agency – ECHA)
- l’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (AESA)
A questi vengono ora aggiunte:
- l’Autorità bancaria europea (EBA)
- l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Markets Authority – ESMA)
- l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA)
- l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (Agency for the Cooperation of Energy Regulators – ACER)
- il Comitato di risoluzione unico (Single Resolution Board – SRB)
- l’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie (European Union Agency for Railways – ERA).
La procedura di ammissione preventiva si applicherà altresì alle impugnazioni proposte avverso le decisioni del Tribunale aventi ad oggetto la decisione di una commissione di ricorso indipendente, istituita, dopo il 1º maggio 2019, in seno ad ogni altro organo od organismo dell’Unione, che debba essere adita prima di poter proporre un ricorso dinanzi al Tribunale.
Infine, tale procedura è estesa anche alle controversie relative all’esecuzione di contratti contenenti una clausola compromissoria.