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Giurisprudenza

Antieconomicità della transazione e deducibilità della perdita su crediti

15 Ottobre 2024

Matteo Zucchetti, Dottore Commercialista in Milano

Corte di Cassazione, Sez. V, 28 marzo 2024,  n. 8445 – Pres. Cataldi, Rel. Fracanzani

Di cosa si parla in questo articolo

Con l’ordinanza n. 8445/2024, la Corte di Cassazione ha stabilito che, in tema di imposta sui redditi, la scelta antieconomica dell’imprenditore di transigere con un proprio cliente, non rende indeducibile la perdita su crediti conseguente, in quanto il legislatore pone attenzione unicamente all’oggettività della stessa, che deve risultare da elementi certi e precisi, ai sensi dell’art. 101, comma 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Nei fatti esaminati, una società avente per oggetto la locazione a terzi di beni immobili era stata destinataria di un avviso di accertamento concernente il recupero a tassazione di perdite su crediti reputate non deducibili dall’Amministrazione finanziaria in ragione della loro antieconomicità (presumibilmente ritenendo il difetto di inerenza). 

La C.T.R. rigettava il ricorso della contribuente contro l’atto impositivo, ritenendo non provata l’oggettiva impossibilità di escutere i crediti dedotti in perdita. 

Ricorreva per cassazione la società, deducendo la violazione dell’art. 101, comma 5, TUIR, secondo il quale le perdite su crediti sono deducibili “… se risultano da elementi certi e precisi”. 

La Corte di Cassazione ha accolto le tesi della parte contribuente confermando che, siccome il Legislatore non pone limiti o differenziazioni in base alla causa scatenante le perdite su crediti, la transazione è sufficiente a confermare l’oggettività delle stesse e pertanto la loro deducibilità, restando insindacabile l’antieconomicità della scelta che rientra tra quelle dell’imprenditore, in base a considerazioni di strategia generale o di beneficio economico su altri fronti

Il Collegio ha poi ritenuto che, al fine di ritenere deducibili le perdite su crediti, sia sufficiente che tali risultino documentate in modo certo e preciso, senza che il creditore dimostri di essersi positivamente attivato per ottenere l’assoggettamento del debitore a una procedura concorsuale.

Inoltre, qualora la transazione risulti conforme ai principi sopra evidenziati, la valutazione positiva della deducibilità delle perdite su crediti deve comunque essere fondata su fatti ed elementi oggettivi, che rendono ragionevole la scelta dell’imprenditore di transigere a importi inferiori, invece di proseguire l’azione giudiziale.

In accoglimento del ricorso, la Cassazione ha quindi annullato l’atto impositivo e confermato la deducibilità delle perdite su crediti derivanti dalla transazione conclusa dalla società, ribadendo che la scelta imprenditoriale di transigere non pregiudica la deducibilità, purché supportata da elementi certi e precisi che attestino l’oggettività della perdita.

Si sottolinea infine il potenziale contrasto con la sentenza n. 8714/2024 con la quale la Corte non ha riconosciuto la deducibilità di una minusvalenza derivante da cessione pro soluto di crediti, siccome la “plateale antieconomicità” della scelta imprenditoriale profilava l’elusività e la non inerenza dell’operazione.

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