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Giurisprudenza

Quando l’assegno bancario equivale a promessa di pagamento

30 Luglio 2024

Edoardo Cecchinato, dottorando in Diritto dell’Economia presso l’Università degli Studi di Padova

Cassazione Civile, Sez. III, 10 luglio 2024, n. 18831 – Pres. De Stefano, Rel. Rubino

Di cosa si parla in questo articolo

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 18831 del 10 luglio 2024 (Pres. De Stefano, Rel. Rubino), ha affermato che «l’assegno bancario mancante della data o del luogo di emissione, ma non dell’indicazione del beneficiario – ancorché nullo come titolo di credito in quanto contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 R.D. n. 1736 del 1933 – vale come promessa di pagamento a norma dell’art. 1988 c.c., con relativa inversione dell’onere probatorio» e, quindi, con la conseguenza che spetta «all’emittente dell’assegno provare che esso circolava contro la sua volontà o l’inesistenza del rapporto debitorio».

Nel caso di specie, il ricorrente aveva compilato un assegno intrasferibile a favore della società controricorrente, senza però indicare data e luogo di emissione, e, tempo dopo, ne aveva denunciato lo smarrimento.

Pochi giorni dopo la denuncia, la società beneficiaria aveva presentato l’assegno alla banca per ottenerne l’incasso e, vedendosi rifiutata la richiesta, aveva chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti del ricorrente per il pagamento della somma indicata nell’assegno.

Quest’ultimo aveva proposto opposizione, respinta in primo grado, così come in appello.

Infatti, i giudici di merito – e così anche la Cassazione – hanno ritenuto che il ricorrente non avesse adeguatamente provato che l’assegno circolava contro la sua volontà.

Il ricorrente, infatti, mai ha contestato di aver compilato lui stesso l’assegno, adducendo al più che questo gli servisse solo come “promemoria” di un prestito che avrebbe elargito alla società controricorrente allorché avesse ricevuto dalla società stessa serie garanzie di restituzione (promemoria, che la Corte ha ritenuto «inedito quanto rischioso»).

Né è stata ritenuta prova sufficiente che l’assegno fosse circolato contro la volontà dell’emittente la denuncia di smarrimento, la quale, secondo la Corte, «non è idonea a recidere il collegamento con l’impegno che, in virtù della volontaria sottoscrizione di esso in favore di un beneficiario individuato, l’emittente dell’assegno ha per ciò solo assunto verso il beneficiario individuato sul titolo stesso».

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