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L’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario in GU

1 Luglio 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 2024 la legge 26 giugno 2024, n. 86, recante disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione.

La legge è volta:

  • a definire i principi generali per l’attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione
  • a stabilire le relative modalità procedurali di approvazione delle intese tra lo Stato e le singole regioni previste dal medesimo terzo comma.

Si stabilisce all’art.1, in particolare, che l’attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, con riguardo a materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, è consentita subordinatamente alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) di cui all’art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

Autonomia differenziata: il procedimento di approvazione delle intese (art. 2)

Sarà la Regione, sentiti gli enti locali, a deliberare la richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia (differenziata), ai sensi dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione; la richiesta può concernere una o più materie o ambiti di materie e le relative funzioni.

Al fine di tutelare l’unità giuridica o economica, nonché quella di indirizzo rispetto a politiche pubbliche prioritarie, il Presidente del Consiglio dei ministri può limitare l’oggetto del negoziato ad alcune materie o ambiti di materie individuate dalla Regione nell’atto d’iniziativa.

Spetta quindi al Consiglio dei ministri approvare lo schema di intesa preliminare negoziato tra Stato e Regione, il quale deve essere corredato da una relazione tecnica redatta ai sensi dell’art. 17 L. 196/2009; alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale interessata.

Lo schema di intesa preliminare viene quindi immediatamente trasmesso alla Conferenza unificata per l’espressione del parere, da rendersi entro 60 giorni dalla data di trasmissione.

Valutato il parere della Conferenza unificata e sulla base degli atti di indirizzo resi dai competenti organi parlamentari – e, in ogni caso, decorsi novanta giorni –, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie predispongano lo schema di intesa definitivo, eventualmente al termine di un ulteriore negoziato con la Regione interessata.

Con lo schema di intesa definitivo, il Consiglio dei Ministri delibera poi un disegno di legge di approvazione dell’intesa, della quale quest’ultima costituisce un allegato: alla seduta per l’esame dello schema di disegno di legge partecipa il Presidente della Giunta regionale.

Il disegno di legge di approvazione dell’intesa e la medesima intesa allegata sono immediatamente trasmessi alle Camere per la deliberazione, ai sensi dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione: trattandosi di una legge rinforzata, ciascuna Camera dovrà approvarla a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.

La procedura per determinare i LEP – livelli essenziali delle prestazioni (art. 3)

Il Governo deve adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, concernenti la determinazione dei LEP.

L’art. 3 specifica quali sono, tra le materie di cui all’art. 116, terzo comma, della Costituzione, quelle in riferimento alle quali i predetti decreti legislativi provvederanno alla determinazione dei LEP, ovvero:

  • Norme generali sull’istruzione
  • Tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali
  • Tutela e sicurezza del lavoro
  • Istruzione
  • Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi
  • Tutela della salute
  • Alimentazione
  • Ordinamento sportivo
  • Governo del territorio
  • Porti e aeroporti civili
  • Grandi reti di trasporto e di navigazione
  • Ordinamento della comunicazione
  • Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia
  • Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali.

Saranno tali decreti legislativi a determinare le procedure e delle modalità operative per il monitoraggio dell’effettiva garanzia in ciascuna Regione dell’erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni.

I LEP devono essere periodicamente aggiornati con D.P.C.M., sui cui relativi schemi sono acquisiti i pareri della Conferenza unificata, nonché delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

Nelle more dell’entrata in vigore dei suddetti decreti legislativi, continueranno ad applicarsi, ai fini della determinazione dei LEP nelle materie suscettibili di autonomia differenziata, le disposizioni previste dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi da 791 a 801- bis).

Autonomia differenziata e principi sul trasferimento delle funzioni (art. 4)

Il trasferimento delle funzioni può avvenire soltanto dopo la determinazione dei LEP medesimi e dei relativi costi e fabbisogni standard e nei limiti delle risorse rese disponibili in legge di bilancio.

Qualora dalla determinazione dei LEP derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il trasferimento delle funzioni avverrà solo dopo l’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle risorse finanziarie, che sono volte ad assicurare i medesimi livelli essenziali delle prestazioni sull’intero territorio nazionale, ivi comprese le regioni che non hanno sottoscritto le intese, al fine di scongiurare disparità di trattamento tra regioni.

Per le funzioni relative a materie o ambiti di materie diverse da quelle riferibili ai LEP, il trasferimento può essere effettuato nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente.

La Commissione paritetica Stato–Regione-Autonomie locali (art. 5)

Viene istituita una Commissione paritetica Stato–Regione-Autonomie locali, con il compito di formulare proposte per l’individuazione dei beni e delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l’esercizio da parte della Regione delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia oggetto di conferimento.

Il trasferimento delle funzioni amministrative dalle Regioni agli enti locali (art. 6)

Le funzioni amministrative trasferite alla Regione in attuazione dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione sono attribuite, dalla Regione, contestualmente alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie, ai Comuni, salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitana e Regione, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

Restano, in ogni caso, ferme le funzioni fondamentali degli enti locali, con le connesse risorse umane, strumentali e finanziarie, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, come definite dalla normativa vigente.

Durata delle intese (art. 7)

Ciascuna intesa dovrà individuare comunque la durata in un periodo non superiore a dieci anni.

Si prevede inoltre che, con le medesime modalità previste per la loro conclusione, le intese possono essere modificate su iniziativa dello Stato o della Regione interessata e che ciascuna intesa potrà prevedere i casi e le modalità con cui lo Stato o la Regione possono chiedere la cessazione della sua efficacia, che è deliberata con legge a maggioranza assoluta delle Camere.

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