Con ordinanza n. 11528 del 30 aprile 2024, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (Pres. Esposito, Rel. Ponterio) ha ribadito il principio, ormai consolidato tanto nella giurisprudenza italiana quanto in quella europea, per cui la possibilità di trasferire un ramo d’azienda è subordinata alla circostanza che questo sia dotato di una propria autonomia organizzativa ed economica funzionalizzata allo svolgimento di un’attività volta alla produzione di beni o di servizi.
Nel caso di specie, alcuni lavoratori dipendenti assegnati al punto vendita qualificato come autonomo «ramo d’azienda» avevano proposto dinanzi al Tribunale di Milano domanda tesa alla declaratoria di illegittimità della cessione del ramo d’azienda, con conseguente ripristino dei rapporti di lavoro in capo all’impresa cedente, argomentando l’assenza di autonomia del punto vendita rispetto alla sede centrale.
A seguito della declaratoria di illegittimità della cessione da parte dei giudici di prime cure, la Corte d’Appello di Milano ha accertato l’effettiva sussistenza dell’autonomia funzionale del ramo d’azienda e ha quindi riformato la pronuncia di primo grado, respingendo la domanda proposta dai lavoratori.
La Suprema Corte ha confermato gli approdi raggiunti dalla Corte territoriale, ribadendo il principio per cui ai fini del trasferimento del ramo d’azienda previsto dall’art. 2112 c.c. rappresenta elemento costitutivo della cessione «l’autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la capacità di questo, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere – autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario – il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell’ambito dell’impresa cedente al momento della cessione» (cfr. da ultimo anche Cass. 11247 del 2016).