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Mercato del carbonio: l’autorizzazione Consob per la partecipazione alle aste

7 Ottobre 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Consob, ad esito di pubblica consultazione ha adottato, con delibera n. 23270 del 3 ottobre 2024, il Regolamento in materia di autorizzazione e vigilanza dei soggetti legittimati a presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei gas a effetto serra (anche noto come mercato del carbonio), ai sensi dell’art. 20-ter TUF.

Il Regolamento (UE) n. 1031/2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all’asta delle quote di emissione dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE (Regolamento Aste) ha, tra gli altri, introdotto una disciplina specifica per la partecipazione alle vendite all’asta delle quote di emissione per i soggetti a cui si applica l‘esenzione di cui all’art. 2, paragrafo 1, lettera j), della Direttiva 2014/65/UE.

La L. 19/2019 ha quindi introdotto modifiche al TUF, al fine di dare attuazione al Regolamento Aste: in base all’art. 20-ter TUF, Consob ha quindi competenza autorizzatoria e di vigilanza sui soggetti che beneficiano dell’esenzione prevista dall’art. 4-terdecies, comma 1, lettera l), del TUF; in particolare, in base al comma 4, Consob ha il potere di dettare disposizioni di attuazione con riferimento alla procedura di autorizzazione e alle regole di condotta da osservare ai fini della partecipazione alle vendite all’asta delle quote di emissione.

Il Regolamento Consob disciplina quindi le modalità di presentazione delle istanze di autorizzazione da parte degli operatori di mercato, dei soggetti, diversi dai soggetti abilitati (banche e SIM), che intendono accedere alle vendite all’asta delle quote di emissione in conto proprio e/o in conto terzi e che non ricadono nel perimetro applicativo della Direttiva MiFID, poiché svolgono attività di negoziazione o prestano servizi di investimento aventi ad oggetto quote di emissione in via accessoria rispetto al loro business principale, in esenzione MiFID.

Il Regolamento, inoltre, stabilisce:

  • i termini delle istruttorie
  • i contenuti della domanda di autorizzazione
  • la documentazione a corredo
  • le prescrizioni comportamentali che gli operatori in esenzione MIFID devono osservare per l’accesso in conto terzi al mercato delle aste delle quote di emissione.
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