Con Circolare n. 99 del 7 settembre 2022, l’INPS ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di richiesta e godimento dell’esonero contributivo per l’assunzione di lavoratori subordinati provenienti da imprese in crisi (esonero 100%).
La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), ha previsto l’esonero contributivo di cui all’art. 1, comma 10, della legge n.178/ 2020 anche per i datori di lavoro privati che assumono, con contratto a tempo indeterminato:
- lavoratori da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale;
- lavoratori licenziati per riduzione di personale, per tali imprese, nei 6 mesi precedenti;
- lavoratori occupati in rami di azienda oggetto di trasferimento.
Per i lavoratori che usufruiscano della NASPI è escluso il cumulo del beneficio di cui alla presente disposizione.
L’esonero in commento si configura come uno sgravio pari al 100% della contribuzione dovuta dal datore di lavoro, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per la durata di 36 mesi, a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.
Il limite massimo di esonero contributivo da parte del datore di lavoro dev’essere riferita al periodo di paga mensile ed è pari a 500 euro (€ 6.000/12).
Per i contratti di lavoro sottoscritti e risolti nel corso del mese, tale limite va riproporzionato prendendo come riferimento la misura di 16,12 euro (€ 500/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.
Ai fini dell’autorizzazione per l’accesso all’agevolazione, il datore di lavoro, dovrà inviare INPS, mediante l’apposito modulo di istanza on-line “ES119”, la domanda di ammissione all’esonero, riportando le seguenti informazioni:
- il codice della comunicazione obbligatoria inerente al rapporto di lavoro instaurato oggetto di trasferimento;
- il codice fiscale della società di provenienza;
- il salario mensile medio;
- l’indicazione dell’eventuale percentuale di part-time;
- la misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.