Con risposta n. 447 del 25 giugno 2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione del regime agevolativo per i lavoratori impatriati applicato ai professionisti sportivi.
Con riguardo alle condizioni e ai requisiti soggettivi che gli sportivi professionisti devono possedere per l’accesso al regime, devono essere presi in considerazione quelli fissati dall’articolo articolo 16 comma 1 del D.Lgs. n. 147/2015 ed in particolare, che il lavoratore:
- trasferisca la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 2 del TUIR;
- non sia stato residente in Italia nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e si impegni a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
- svolga l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.
Con riguardo ai soggetti che possono optare per l’accesso al regime agevolato, il comma 5-quater (introdotto nel testo dell’articolo 16 a seguito delle modifiche apportate all’articolo 5 del decreto legge n. 34 del 2019 in sede di conversione) ha esteso la platea dei beneficiari anche agli sportivi professionisti disponendo che per i rapporti di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, i redditi di cui al comma 1 concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare.
Il successivo comma 5-quinquies dell’articolo 16 ha stabilito che l’opzione per il regime degli impatriati comporta, nel caso degli sportivi professionisti, il versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile, con finalità di promozione dello sviluppo dei settori sportivi giovanili.