Con Provvedimento del 20 aprile 2018 n. 85330 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono state indicate le modalità di restituzione delle maggiori imposte versate per il periodo d’imposta 2016 da parte dei lavoratori che hanno esercitato l’opzione di cui all’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, in attuazione dell’articolo 8-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.
Sul punto si ricorda come il suddetto decreto legislativo n. 147 ha introdotto all’articolo 16, comma 1, un particolare regime agevolativo in favore dei cosiddetti “lavoratori impatriati”, in base al quale il reddito prodotto in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 70 per cento del suo ammontare per l’anno di imposta 2016 e, a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 1, comma 150, lett. a), n. 2, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al 50 per cento del suo ammontare a partire dall’anno di imposta 2017.