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Lavoratori impatriati: l’AE sulla fruizione del regime per dipendente di una società estera

10 Gennaio 2022
Di cosa si parla in questo articolo

Con risposta n. 3 del 7 gennaio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla fruizione del regime speciale per lavoratori impatriati per una prestazione lavorativa alle dipendenze di un datore di lavoro svizzero parzialmente svolta in Italia in telelavoro.

In particolare, evidenzia l’Agenzia, qualora l’Istante dimostri di avere avuto la residenza effettiva in Svizzera nel periodo precedente il trasferimento in Italia, e si sia trasferito il 6 settembre 2021, si potrà considerare fiscalmente residente nel territorio dello Stato, a partire dal 1° gennaio 2022.

Pertanto, laddove risultino soddisfatti tutti i requisiti richiesti dalla normativa in materia di lavoratori impatriati, non oggetto di verifica in sede di interpello, l’Agenzia ha ritenuto che l’Istante potrà beneficiare dell’agevolazione fiscale di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2015 – come modificato dall’articolo 5 del decreto legge n. 34 del 2019, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni – per i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2022, nel quale trasferisce la residenza fiscale in Italia, e per i successivi quattro periodi di imposta.

Infatti, la normativa in esame non richiede che l’attività sia svolta per un’impresa operante sul territorio dello Stato; pertanto, possono accedere all’agevolazione i soggetti che vengono a svolgere in Italia attività di lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro con sede all’estero, o i cui committenti (in caso di lavoro autonomo o di impresa) siano stranieri (non residenti), purché l’attività lavorativa sia prestata «prevalentemente» nel territorio italiano.

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