Con Risposta n. 223/2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione dell’istituto della remissione in bonis per l’omesso versamento riferibile al regime speciale per i lavoratori impatriati.
In particolare, evidenzia l’Agenzia delle Entrate, considerato che, ai sensi del co. 2bis dell’art. 5 del decreto Crescita l’estensione per un ulteriore quinquennio del regime speciale per i lavoratori impatriati previsto dall’art. 16 del decreto Internazionalizzazione è sottoposto all’esercizio dell’opzione previa corrsponsione degli importi dovuti entro il termine previsto al punto 1.4 del Provvedimento dell’Agenzia entrate n. 60353 del 3 marzo 2021, l’Agenzia ritiene che ove il versamento degli importi dovuti sia omesso o carente, tale mancato adempimento preclude l’applicazione del beneficio in commento.
Pertanto, considerando che nel caso di specie il richiedente ha già usufruito del regime speciale previsto dall’articolo 16 del decreto “Internazionalizzazione” dal 2016 al 2020 e non ha effettuato il pagamento entro il 30 giugno 2022, non ha diritto all’estensione di tale regime per un altro quinquennio.
Inoltre, non può fare affidamento né sull’istituto del ravvedimento operoso previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (come indicato nelle risposte ai quesiti 371, 372 e 383 pubblicate sul sito web dell’Agenzia rispettivamente il 12 luglio 2022 e il 18 luglio 2022), né sull’istituto della remissione in bonis previsto dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 16 del 2012, come ipotizzato dal richiedente.
L’omesso pagamento delle somme dovute entro il termine del 30 giugno 2022 non può essere considerato un adempimento “formale”, come previsto dalla norma citata, e quindi non può essere regolarizzato mediante l’istituto in questione.