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Lavoro agile: le nuove modalità di comunicazione degli accordi

29 Agosto 2022
Di cosa si parla in questo articolo

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con D.M. n. 149 del 22 agosto 2022, ha definito le modalità per assolvere agli obblighi di comunicazione delle informazioni relative all’accordo di lavoro agile secondo quanto previsto dall’art. 23, comma 1, della L. n. 81/2017, come modificato dall’art. 41-bis del Dl 21 giugno 2022, n. 73.

In particolare, sarà disponibile dal 1° settembre il modulo da utilizzare mediante il portale Servizi Lavoro, accessibile tramite autenticazione SPID e CIE.

Tale adempimento sarà obbligatorio, a decorrere dal 1° settembre 2022, solamente nel caso in cui vi siano nuovi accordi di lavoro agile o quando sia necessario procedere a modifiche (comprese le proroghe) di accordi precedenti.

Restano valide le comunicazioni che siano state effettuate mediante le modalità previste dalla disciplina previgente, come indicato dal comma 3 dell’art. 1 del citato Decreto ministeriale.

Per quanto riguarda il termine entro cui provvedere all’adempimento, è necessario considerare che lo stesso si riferisce ad una semplice trasformazione della modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.

Di conseguenza, al fine di favorire la semplificazione degli obblighi per i datori di lavoro, la relativa comunicazione dovrà essere eseguita entro il termine di 5 giorni, ai sensi dell’art. 4-bis, comma 5, del Dl 21 aprile 2000, n. 181, con gli effetti sanzionatori previsti dall’articolo 19, comma 3, del Dl 10 settembre 2003, n. 276, espressamente richiamato nel nuovo comma 1, dell’art. 23 della L. 22 maggio 2017, n. 81.

La piena operatività della nuova procedura richiede, tra l’altro, l’adeguamento dei sistemi informatici dei datori di lavoro con riferimento all’utilizzo dei servizi Rest di invio delle comunicazioni, che presuppongono il dialogo dei sistemi informatici del datore di lavoro con quelli del Ministero e che costituiscono una modalità alternativa all’utilizzo dell’applicativo web sopraindicato.

In ragione di ciò, nel corso della prima applicazione delle nuove modalità, l’obbligo della comunicazione potrà essere assolto entro il 1° novembre 2022.

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