Con nota. n. 29 dell’11 gennaio 2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro hanno fornito le prime indicazioni sulla comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale, introdotta dall’art. 13 del Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni in Legge 17 dicembre 2021, n. 215.
La comunicazione andrà eseguita attraverso l’invio di un’email allo specifico indirizzo di posta elettronica ordinaria che sarà messo a disposizione da ciascun Ispettorato Territoriale del Lavoro competente.
L’obbligo riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione o anche avviati prima e ancora in corso alla data del 21 dicembre 2021, ed in particolare:
- in relazione ai rapporti già in essere al 21 dicembre 2021, è possibile l’invio della comunicazione entro 7 giorni dalla pubblicazione della Nota, ovvero entro il 18 gennaio 2022;
- per i rapporti avviati successivamente alla data di pubblicazione della Nota, la comunicazione andrà eseguita prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale.
Quanto ai contenuti della comunicazione la stessa, che potrà essere direttamente inserita nel corpo dell’e-mail, senza alcun allegato, dovrà avere i seguenti contenuti minimi, in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa:
- dati del committente e del prestatore;
- luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell’attività;
- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.
Dato obbligatorio è altresì quello relativo all’ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.